Contenzioso

Legittimi i controlli sul dipendente tramite agenzia investigativa

di Massimiliano Biolchini e Maddalena Lebro

Un datore di lavoro ha licenziato un dipendente per motivi disciplinari legati a ripetuti ammanchi di cassa, verificatisi nel corso del mese di febbraio 2013, dimostrati attraverso le dichiarazioni dei dipendenti dell'agenzia investigativa incaricata di controllare il lavoratore in questione, nonché attraverso la documentazione contabile della società.

La Corte d'appello di Salerno ha ritenuto legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro all'agenzia investigativa per l'accertamento dei fatti, in quanto esso si era verificato in un “apprezzabile lasso di tempo” e aveva riguardato molteplici episodi, che, in ogni caso, avevano trovato puntuale conferma nei successivi accertamenti contabili svolti dalla società.

I giudici di legittimità, con la sentenza 14454/2017, evidenziano come la Corte territoriale si sia attenuta a un principio già espresso dalla Cassazione, secondo cui i controlli del datore di lavoro tramite investigatori (che non riguardino il mero adempimento della prestazione lavorativa), volti a verificare illeciti del dipendente aventi un impatto sul patrimonio aziendale, sono legittimi e non presuppongono che il lavoratore abbia già commesso illeciti dello stesso tipo.

Ancora, qualora i dipendenti dell'agenzia investigativa si siano finti normali clienti dell'esercizio, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata pagandone il relativo prezzo, senza porre in essere manovre volte a indurre in errore il lavoratore, i controlli risultano ancora una volta legittimi purché siano stati ripetuti per un lasso di tempo congruo e non quindi limitati a un solo episodio che potrebbe non essere significativo. La Cassazione ritiene che tali principi siano stati correttamente applicati al caso specifico e che la validità dei controlli difensivi sia ulteriormente confermata dalla risultanze documentali correttamente prodotte dalla società.

Il tema dei controlli occulti, e della liceità degli stessi rispetto alle previsioni, tra l'altro, dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, è oggetto di attento vaglio da parte della giurisprudenza che ha nel tempo elaborato alcuni indici di legittimità degli stessi. Innanzitutto, il controllo non deve essere teso all'accertamento del mero inadempimento della prestazione lavorativa e deve comunque sempre essere svolto mediante modalità non eccessivamente invasive, rispettose della libertà e dignità dei dipendenti e, comunque, improntate al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Inoltre, viene dato rilievo alla necessità dell'imprenditore di proteggere il patrimonio aziendale, riconoscendo la validità di tutti quei controlli che abbiano come fine la dimostrazione di una lesione allo stesso da parte del lavoratore. Con particolare riferimento ai controlli tramite agenzia investigativa, poi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità per il datore di lavoro di servirsene, anche alla luce di quanto previsto dell'articolo 3 dello statuto in tema di obbligo di comunicazione ai lavoratori di nominativi e mansioni del personale di vigilanza; ciò in quanto le condotte penalmente rilevanti, o comunque illecite, poste in essere dal dipendente esulano dall'attività lavorativa in senso stretto.

Assumono pertanto rilevanza anche l'arco temporale del controllo e la controprova fornita da risultanze documentali, elementi da aggiungersi a quelli che il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione prima di intraprendere un procedimento disciplinare sulla base dei risultati acquisiti dall'agenzia investigativa.

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