Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata
Il pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata è legittimo. Tuttavia la Corte costituzionale rileva aspetti problematici per quanto riguarda il differimento del trattamento di fine rapporto in caso di pensione raggiunta per limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio.
Con la sentenza 159/2019 la Consulta si è espressa in merito al dubbio di costituzionalità dell’articolo 3, comma 2, del Dl 79/1997 secondo cui il pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici avviene trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro se la stessa avviene per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti standard. Al contempo ha valutato la legittimità dell’articolo 12, comma 7, del Dl 78/2010 che determina il pagamento rateale del Tfr se di importo superiore a 50mila euro.
Per il giudice rimettente, il pagamento posticipato sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione. La Consulta ricorda che il lavoro nel settore pubblico e in quello privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati e, costituendo il comparto pubblico una voce di bilancio importante, ne consegue l’esigenza di controllarne la spesa. Inoltre lo stesso giudice prefigura il ripristino del termine di pagamento di 90 giorni in base all’articolo 26 del Dpr 1032/1973 e non l’adozione delle regole del settore privato. A fronte di ciò si esclude la violazione dell’articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento.
Quale retribuzione differita, il Tfr rientra nell’ambito dell’articolo 36 della Costituzione, per cui la retribuzione deve essere proporzionale all’attività svolta e idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa, garanzia che comporta anche la tempestività dell’erogazione degli importi. A questo riguardo la Consulta ritiene che il legislatore possa disincentivare l’accesso a pensionamenti anticipati e, nel caso specifico, il posticipo dell’erogazione del Tfr serve anche per far fronte a una situazione di emergenza economica e finanziaria accompagnata da molti pensionamenti prima dei limiti. In tale contesto il pagamento differito «non risulta dunque complessivamente sperequato» anche perché prevede deroghe (con erogazione in tempi rapidi) per alcune situazioni quali la cessazione dal servizio per inabilità o decesso.
Anche la dilazione delle somme superiori a 50mila euro passa l’esame di legittimità per le stesse ragioni.
Tuttavia la Corte costituzionale, che non si è espressa su quella parte dell’articolo 3 del Dl 79/1997 relativa al pensionamento per limiti di età, servizio o d’ufficio, sottolinea che in tal caso l’erogazione posticipata di 12 mesi e il pagamento rateale rischiano di compromettere la funzione retributiva e previdenziale del Tfr. E segnala al Parlamento «l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici...che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione...ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata».