Il CommentoContenzioso

Legittimo il rifiuto all'assemblea sindacale presso i locali aziendali

È del tutto legittimo che il datore di lavoro limiti l'utilizzazione dei locali aziendali da parte degli estranei, laddove non rientrino tra i soggetti che abbiano diritto a partecipare all'assemblea stessa

di Federico Manfredi

Da Guida al Lavoro n. 1 del 2 gennaio 2022

Il libero esercizio dell'attività sindacale viene stabilito in forma netta ed immediatamente precettiva dall'articolo 39 della Costituzione, prevedendo al primo comma che "L'organizzazione sindacale è libera".
Principio che trova riflesso anche nella Convezione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), resa esecutiva in Italia dalla Legge 23 marzo 1958 n. 367.
Detta libertà inalienabile ed incomprimibile necessità, proprio in ragione della sua vastità dispositiva, necessita che ulteriori norme meglio specifichino e riempiano di significato quel primo comma dell'art. 39 Cost., ricercando una serie di norme più aderenti alle situazioni che in fatto potrebbero verificarsi nell'organizzazione sindacale.
Tale attuazione viene svolta per larga parte dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, che riserva alle RSA e agli altri soggetti identificati dall'articolo 19 St. Lav. importanti prerogative preordinate allo scopo di promuovere e sostenere le attività sindacali in azienda. Si tratta di previsioni che superano il riconoscimento della sola libertà sindacale e che fondano dei veri e propri diritti in capo alle RSA, cui, correlativamente corrispondono obblighi di cooperazione in capo al datore di lavoro.
È in questo ambito sistematico che l'art. 20 St. Lav. riconosce espressamente il diritto di tutti i lavoratori di riunirsi in assemblea fuori dell'orario di lavoro, nonché all'interno dello stesso. Ma il diritto all'assemblea – seppur incomprimibile – non sfugge alle generali regole del diritto comune in materia di interpretazione della Legge di cui all'art. 12 delle Preleggi.
Ed è proprio questo curioso mix fra Costituzione, Statuto dei Lavoratori e Preleggi a rappresentare la chiave risolutiva della questione giuridica risolta dalla sentenza 21 novembre 2022 del Tribunale del Lavoro di Venezia in commento.

Brevi cenni in punto di fatto
Il caso affrontato dal Tribunale di Venezia trae origine dal rifiuto di una società all'uso dei locali aziendali da parte dell'O.S. per l'assemblea che avrebbe dovuto tenersi presso l'impresa, sulla base del fatto che alla stessa avrebbero partecipato soggetti estranei all'azienda. L'O.S. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 28 St. Lav. ritenendo che il rifiuto da parte della società di concedere i locali aziendali per lo svolgimento dell'assemblea, fosse un tentativo di impedire il libero esercizio dell'attività sindacale e l'informazione dei lavoratori su temi quali lo stress lavoro-correlato.

Il libero esercizio dell'attività sindacale
Si è anticipato che l'art. 20 St. Lav. attribuisce a tutti i lavoratori il diritto potestativo di sospendere l'esecuzione della prestazione lavorativa al fine di riunirsi in assemblea anche durante l'orario di lavoro. La titolarità del diritto in parola viene posta direttamente in capo ai lavoratori - tutti i lavoratori - anche coloro non iscritti al sindacato o coloro sospesi dal lavoro (ad es. CIG).
L'art. 20, postulato il diritto di assemblea dei lavoratori, e individuati coloro che hanno diritto a partecipare e che hanno diritto a indire la medesima assemblea, procede a dettarne le modalità e i luoghi di svolgimento (1 comma). Più nel dettaglio, la disposizione in parola prevede che: i) le riunioni vengano indette dalle RSA/RSU con ordine del giorno su materie di interesse sindacale; ii) possano parteciparvi, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Punti, quest'ultimi che valgono a specificare, ma anche limitare, la portata oggettiva e soggettiva del legittimo svolgimento delle assemblee sindacali.
Con primo riguardo alla portata oggettiva della riunione viene disposto che esse debbano avere ad oggetto materie di interesse sindacale e del lavoro - escludendo quindi, secondo una prima interpretazione, qualsiasi controllo di merito sull'oggetto dell'assemblea vuoi da parte del datore di lavoro vuoi, in caso di contestazione, da parte del giudice. Tuttavia, una tale ampia portata di significato ha effettivamente creato non pochi problemi interpretativi: leggendo il testo della norma sulla base dei risultati dell'elaborazione in materia di sciopero politico e segnatamente di sciopero politico economico, ne deriva che oggetto dell'assemblea possono essere non solo le questioni che attengono alle condizioni del rapporto contrattuale di lavoro ma anche quelle che hanno a che fare in senso lato con le condizioni generali dei lavoratori.
Sulla base di tale impostazione, sarebbe del tutto conforme alle previsioni dell'articolo 20 St. lav. un'assemblea avente ad oggetto la riforma pensionistica o la politica fiscale o la materia della sicurezza del lavoro, ma non altrettanto potrebbe dirsi per un'assemblea avente ad oggetto l'opportunità o meno di un intervento militare in una data area del pianeta - questo perché sebbene il tema della pace, sebbene sia un tema verso il quale il mondo sindacale è sensibile, non riguarda specificamente le condizioni dei lavoratori e pertanto fuoriesce dalle materie di cui all'articolo 20 in questione.
Quanto, invece, ai limiti soggettivi all'assemblea sindacale la norma in esame autorizza alla partecipazione – oltre a tutti i dipendenti dell'impresa – anche i dirigenti esterni del sindacato cui fa capo la RSA o la RSU che convoca l'assemblea. Ma nulla è detto tuttavia su soggetti esterni, quali psicologi, professori o professionisti della materia all'ordine del giorno.

La questione di diritto
Ebbene, l'oggetto della pronuncia in commento corre proprio su quest'ultima considerazione essendo stato vietato lo svolgimento dell'assemblea proprio per via della partecipazione a detta assemblea, e dunque l'ingresso nei locali aziendali, di soggetti esterni all'attività lavorativa e sindacale.
Si tratta, dunque, di comprendere in quale senso si debba interpretare il silenzio del Legislatore rispetto alla partecipazione all'assemblea sindacale di soggetti estranei all'organizzazione aziendale che non siano dirigenti dell'O.S. convocante.