Contenzioso

Legittimo usare l’email personale aziendale per comunicazioni sindacali

A fronte dell’evoluzione tecnologia, la posta elettronica è equiparabile alla bacheca fisica ed è più efficace nel raggiungere i destinatari

di Angelo Zambelli

Lo sviluppo della tecnologia inevitabilmente determina mutamenti anche nell'esercizio dei diritti sindacali, ambito che si allontana sempre più dagli spazi fisici e dalle modalità che hanno ispirato gli articoli 25 e 26 dello statuto dei lavoratori, rispettivamente, in tema di diritto di affissione su appositi spazi messi a disposizione dal datore di lavoro (quali le bacheche aziendali) e di svolgimento di attività di proselitismo nei luoghi di lavoro (ad esempio per mezzo del volantinaggio).

In un contesto in continua evoluzione, c’è da chiedersi fin dove debba spingersi il dovere di cooperazione datoriale: la Cassazione, con le sentenze 35643/2022 e 35644/2022, sembra aver dato una prima risposta.

Le censure mosse alle decisioni della Corte d'appello di Catania (peraltro confermative delle statuizioni del Tribunale) avanzate con due ricorsi in Cassazione dalla medesima azienda, infatti, sono state ritenute inadeguate a contrastare sia la condanna per condotta antisindacale, consistita nel sanzionare disciplinarmente una Rsu (sentenza 35643/2022), sia il rigetto della domanda della società di conferma della sanzione disciplinare inflitta alla Rsu (sentenza 35644/2022).

Entrambi i giudizi traevano origine dal fatto che un componente della Rsu ha inviato comunicazioni sindacali all'indirizzo di posta elettronica aziendale di altri dipendenti in orario di lavoro, comportamento cui era seguita una sanzione disciplinare.La Corte territoriale aveva ricondotto le fattispecie nell'alveo dell'articolo 26 dello Statuto, secondo cui «i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro», con il solo limite dell'assenza di «pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale», ritenendo altresì che l'attività di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, sì che la pretesa dell'azienda «di vietare in modo assoluto – e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale» non poteva considerarsi conforme all'articolo 26.

La Suprema corte, individuato il tema in esame nel «volantinaggio elettronico e, in generale, (n)elle modalità di comunicazione sindacale in sede aziendale» e richiamato l'articolo 25 dello statuto dei lavoratori, in merito alla casella postale aziendale osserva, da un lato, che l'evoluzione delle modalità di comunicazione affermatasi negli ultimi decenni «deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica». Dall'altro, che tale evoluzione nelle comunicazioni telematiche e la loro maggior efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della casella personale di posta elettronica non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività sindacale, rispetto agli strumenti comunicativi esistenti all'epoca dell'emanazione della norma.

In ipotesi, anche la concessione di una specifica casella di posta elettronica dedicata alle sole comunicazioni di natura sindacale, prosegue la Cassazione, sarebbe stata egualmente coerente con il disposto dell'articolo 26 dello statuto.

Nelle fattispecie in esame, tuttavia, richiamata la valutazione delle condizioni e dei fatti di causa operata dalla Corte d'appello (turni di lavoro su 24 ore e assenza di pregiudizio per l'attività aziendale), la Suprema corte ha confermato la legittimità dell'utilizzo della posta elettronica aziendale per le comunicazioni sindacali in assenza di canali appositamente dedicati, sempre a condizione che non si rechi pregiudizio all'attività aziendale.

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