Libro unico valido come prova
A fronte della contestazione di impiego irregolare di lavoratori, il giudice tributario non può ignorare a priori quale prova a discarico del datore di lavoro i libri contabili-libro unico, così come non può escludere dalla sua valutazione la denuncia di inizio lavori inviata all’Inail senza adeguata motivazione.
Con l’ordinanza 20861/2017 depositata ieri, la sesta sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata in merito a un contenzioso che ha visto opposti un datore di lavoro e l’agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l’appello delle Entrate, ha stabilito che il datore di lavoro non ha fornito prova adeguata contro la presunzione legale prevista dall’articolo 3, comma 3 del decreto legge 12/2002, in base a cui la situazione di irregolarità viene calcolata dal 1° gennaio dell’anno in cui l’illecito è stato constatato.
Alla base di tale decisione c’è l’affermazione del giudice di secondo grado per cui i libri paga e matricola (poi sostituiti dal libro unico del lavoro) non hanno alcun effetto probatorio perché provenienti da una parte in causa e che nemmeno la denuncia di inizio lavori inviata all’Inail può individuare con certezza la data di inizio dell’illecito.
Contro tale decisione il datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione. Per quanto riguarda la validità dei libri come elemento di prova, i giudici della Suprema corte hanno richiamato quanto stabilito con la sentenza 6501/2012: «I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere...essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice».
Dunque i libri hanno valore se tenuti in modo regolare e completo, ma ciò non significa che possono essere ignorati. Invece, rileva la Cassazione, la Ctr non solo non ha preso in considerazione la regolarità formale delle scritture, ma ne ha negato l’idoneità probatoria tout court e «ciò implica sia una falsa applicazione della norma correlativa sia un’erronea interpretazione della stessa».
Non è nemmeno sufficiente affermare, come ha fatto la Ctr, che la denuncia di inizio lavori all’Inail non è idonea a escludere che il rapporto di lavoro irregolare sia già intercorso per altre attività. Tale affermazione deve essere adeguatamente spiegata.
Per questi due motivi la sentenza è stata cassata e rinviata alla Ctr in diversa composizione.