Licenziabile il quadro che non vigila sul sottoposto infedele
Il quadro direttivo che non vigila a sufficienza sul proprio sottoposto infedele può essere licenziato per giusta causa anche laddove il controllo che avrebbe dovuto porre in essere non era stato esplicitamente disposto dal datore di lavoro.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15168/2019, decidendo sul licenziamento del responsabile di filiale di un istituto di credito, il quale, omettendo di vigilare sull'operato di un proprio sottoposto, aveva in qualche modo consentito allo stesso di operare frodi per un importo complessivo di quasi un milione di euro.
In sede di merito, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva il ricorso del quadro disponendone la reintegra. Secondo i giudici di merito, il licenziamento era illegittimo poiché le omissioni contestate al dipendente non potevano essere ricondotte a precise direttive o compiti di controllo esplicitamente affidati dalla banca allo stesso. In ragione di ciò, dunque, le stesse omissioni non erano idonee ad assumere alcun rilievo disciplinare, poiché anzitutto coerenti con la diligenza richiesta al dipendente prima dell'introduzione, a livello aziendale, di nuove misure di controllo resesi necessarie in conseguenza dell'episodio fraudolento da cui lo stesso licenziamento traeva origine.
Investita della questione, la Cassazione affronta anzitutto il tema della diligenza richiesta al prestatore di lavoro, censurando le decisioni rese in primo e secondo grado per non avere anzitutto valutato correttamente il grado di diligenza richiesto ad un quadro direttivo. E infatti, precisa la Corte nel ribaltare la decisione resa in appello, la diligenza richiesta dal codice civile al prestatore di lavoro si articola su due livelli, di cui solo il secondo ha a che fare con la cosiddetta “diligenza specifica” e, cioè, con quella afferente all'osservanza da parte del dipendente delle disposizioni esplicitamente impartite dal datore di lavoro. Tuttavia, prosegue la Corte, il criterio prioritario di diligenza - trascurato in sede di merito- è quello della “diligenza professionale generica” che, indipendentemente da qualsivoglia direttiva datoriale, attiene alla natura intrinseca della prestazione lavorativa e al perseguimento dell'interesse dell'impresa. D'altre parte, nel caso del quadro direttivo è proprio il parametro della diligenza generica a stabilire in capo al dipendente un dovere di controllo, correzione e prevenzione di anomalie operative, coerentemente con la declaratoria professionale del responsabile di filiale di banca.
Nel confermare, dunque, che il licenziamento per giusta causa sia legittimo solo laddove vi sia da parte del dipendente un notevole inadempimento dei propri obblighi contrattuali, la Cassazione precisa tuttavia come sia erroneo valutare l'entità di tali obblighi alla sola luce delle direttive impartite in modo esplicito dal datore di lavoro: l'esame circa la capacità di una condotta, anche omissiva, di ledere in modo permanente il vincolo fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro deve necessariamente investire tutte le circostanze del rapporto, che il giudice è tenuto a valutare in una prospettiva unitaria la quale prescinda dal solo esame delle regole o prassi vigenti all'interno della singola impresa. Nello specifico, la delicatezza delle funzioni proprie del quadro direttivo, rapportate anche all'entità della condotta fraudolenta messa in atto da un dipendente di livello inferiore grazie alla “distrazione” dello stesso, non pare lasciare spazio a dubbi: il disvalore dell'omissione di un impiegato chiave quale il direttore di filiale, il cui ruolo intrinseco non può non avere a che fare con mansioni di vigilanza e controllo, è di tale gravità da potere essere sufficiente a ledere, in modo permanente, il vincolo fiduciario: la banca non potrà certo più contare sull'esatto e puntuale adempimento della prestazione da parte del proprio direttore.
Dunque, stop alla reintegra e valutazione affidata al giudice del rinvio, che nel riesaminare la questione dovrà tenere fermo sulla bilancia il peso specifico della diligenza richiesta ai quadri in quanto tali e, cioè, indipendentemente da qualsivoglia regolamento interno o disposizione datoriale: a funzioni di tale rilievo non può non associarsi un obbligo di azione costante e intransigente a tutela degli interessi dell'impresa.