Licenziamenti in codatorialità, rilevano i dipendenti di tutte le aziende
Valida l’intimazione in forma scritta del solo codatore formale, ma vanno conteggiati anche i lavoratori delle società codatrici al fine della tutela da applicare
In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo «codatore di lavoro formale» è idoneo a spiegare i propri effetti sull’intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall’obbligo di un’autonoma e identica manifestazione di volontà risolutiva. In tale contesto, e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’ìarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito...
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Sezione Lavoro



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