Licenziamenti, quando scatta la procedura alla direzione territoriale del lavoro
Il datore di lavoro che possieda i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, co. 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel caso in cui intenda procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha – a seconda della “tipologia” di dipendente - l'onere (o meno) di rispettare quanto previsto dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla Riforma Fornero la quale ha introdotto una specifica procedura davanti alla DTL.
La previsione di cui sopra, relativa appunto all'attivazione della procedura in DTL vale solo per il datore, imprenditore o non imprenditore, che: a) nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupa più di 15 lavoratori (più di 5 se agricolo); b) nello stesso comune ha più di 15 dipendenti (più di 5 se impresa agricola), anche se l'unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; c) in ogni caso ha più di 60 dipendenti.
Se finora, una volta stabilito che il datore aveva il requisito dimensionale di cui sopra, nessuna eccezione era prevista, molto è cambiato con il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, la cui disciplina è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Tale norma, emanata in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, definendo il proprio campo di applicazione, dispone che le nuove regole ivi previste si applicano:
1) agli operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia a partire dal 7 marzo 2015;
2) nei casi di conversione, dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto (7 marzo 2015), di un contratto a termine o di un rapporto apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
3) a tutti i lavoratori, anche se assunti in precedenza, nel caso in cui il datore, in conseguenza di (nuove) assunzioni “stabili” avvenute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, ossia dal 7 marzo 2015, integri il requisito occupazionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 (ossia, nei casi più ricorrenti, porti il numero degli occupati a tempo indeterminato a superare quota 15, situazione che, sino a oggi, escludeva invece l'applicazione dell'articolo 18).
Con specifico riguardo alla procedura in DTL, il D.Lgs. sul contratto a tutele crescenti introduce (art. 3, co. 3) una nuova previsione in base alla quale, in caso di licenziamento dei lavoratori sopra individuati, non si applica l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ne deriva quindi che il datore di lavoro che intenda procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a partire dal 7 marzo 2015, prima di inviare la comunicazione alla DTL dovrà verificare con attenzione di quale lavoratore si tratta. La procedura non è infatti necessaria (anche se il datore occupa più di 15 dipendenti a tempo indeterminato), oltre che per tutti i nuovi assunti, per i contratti a termine e gli apprendisti “trasformati” dal 7 marzo 2015, nonché per tutti i dipendenti se – grazie a una o più nuove assunzioni – dalla medesima data si è superato il tetto dei 15 occupati in maniera stabile.
Negli altri casi, e quindi per i “vecchi” dipendenti di un datore di lavoro che già in precedenza era soggetto all'articolo 18 dello Statuto (salva la conclusione di un accordo transattivo in sede sindacale nel quale si concorda che il lavoratore rinuncia alla procedura in DTL e a impugnare il licenziamento: Min. Lav., Interpello n. 1/2014) la procedura resta obbligatoria.
Non solo, l'articolo 18, co. 6, della legge n. 300/1970 dispone che se il licenziamento viene dichiarato inefficace per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966, al lavoratore spetta un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.