Licenziamento e cessazione dell’attività
L’articolo 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, dispone espressamente che il divieto di licenziamento – valido per i datori che non hanno integralmente fruito delle nuove 18 settimane di cassa integrazione di cui all’articolo 1 oppure dell’esonero contributivo di cui all’articolo 3 – non si applica (tra l’altro) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
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