Licenziamento ex art. 54 D.Lgs. 151/2001
L'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il divieto di licenziamento della lavoratrice non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta. Si ritiene, dunque, che anche qualora l'azienda tenga ancora aperta la posizione iva e CCIAA si possa risolvere il rapporto di lavoro. Alla lavoratrice spetterà ancora l'indennità di maternità, ma non quella per il congedo parentale. Spetterà, invece la Naspi.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5