ApprofondimentoRapporti di lavoro

Licenziamento per fine cantiere o fine fase nel settore edile: requisiti e legittimità

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 3

Guida al Lavoro

Il contributo esamina il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa nel settore edile, configurando l'istituto come fattispecie eccezionale e di stretta interpretazione. La legittimità del recesso è subordinata alla contestuale conclusione della fase per tutti i lavoratori con la stessa professionalità, alla cessazione del relativo fabbisogno in tutta l'organizzazione aziendale e al rigoroso adempimento dell'obbligo di repêchage, con particolare attenzione ai confini con la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991. Sono approfonditi i riflessi previdenziali e ispettivi, in particolare il ruolo dell'INPS nella verifica della genuinità della causale ai fini del ticket NASpI, e sono proposte clausole contrattuali a supporto di imprese e professionisti nella gestione compliant della chiusura dei cantieri.

Definizione e ambito di applicazione del licenziamento per fine cantiere o fine fase

Il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa è un istituto di particolare rilievo nel settore edile, non disciplinato da una norma specifica, ma costruito nel tempo dalla giurisprudenza.

Questa elaborazione nasce dall'esigenza di conciliare le regole generali sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le peculiarità dell'attività edilizia, connotata da lavori frammentati, articolati in fasi successive e spesso svolti in cantieri diversi.

L'elemento centrale dell'istituto è...

  • [1] Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 13 dicembre 2016, n. 2967; Tribunale di Udine, sez. lav., 4 maggio 2017, n. 136; Corte di Appello di Napoli, sez. lav., 26 marzo 2025, n. 859; Cass. 4 marzo 2015, n. 4349.

  • [2] Cass. 26 settembre 1998, n. 9567.

  • [3] Cass. 29 luglio 2024, n. 21102; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2782.

  • [4] Sul punto, v. infra.

  • [5] Tribunale di Milano, sez. lavoro, 9 aprile 2024, n.1326; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lavoro, 13 dicembre 2016, n. 2967, cit.; Tribunale, sez. lavoro, 30 luglio 2019, n. 177; Cassazione civile. sez. lavoro, 2 ottobre 2009, n. 22417; Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, 30 gennaio 2025, n. 427; Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, 14 febbraio 2025, n. 148. Anche l'Istituto di Previdenza, ai fini della concessione dell'esonero dal contributo NASpI per i licenziamenti per fine cantiere, adotta un approccio sostanziale secondo cui l'esonero non è concesso se il licenziamento è illegittimo perché il lavoratore poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con specifico riferimento all'impiego presso altri cantieri nei quali è dislocata l'attività d'impresa. (INPS, circ. 40/2020).

  • [6] Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2024, n. 2739.

  • [7] Cass. civ., sez. lavoro, 3 dicembre 2019, n. 31520; Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sez. lav., 22 maggio 2025, n. 468; Cass. civ., sez. lavoro, 20 giugno 2024, n. 17036; Tribunale di Milano, sez. lavoro, 15 gennaio 2025, 139; Cass. civ., sez. lavoro, 15 luglio 2025, n. 19556.

  • [8] Corte d'Appello di Venezia, sez. lavoro, 27 gennaio 2022, n. 24.

  • [9] Carinci M.T., L'evoluzione della nozione di repêchage nel licenziamento individuale per g.m.o. di tipo economico, in LDE – Lavoro, Diritti, Europa (2024), n. 1, p. 2.; Alessi C., Il giustificato motivo oggettivo: per una rilettura del pensiero di Mario Napoli, in Rivista Giuridica del Lavoro (RGL), 2018, I, p. 309.

  • [10] Tribunale di Prato, sez. lav., 17 giugno 2024, n. 214; Tribunale di Lecco, sez. lavoro, 31 ottobre 2022, n. 159.

  • [11] Cass. 11 novembre 2022, n. 33341; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2739.

  • [12] Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, 30 gennaio 2025, n. 427, cit.; Corte di Appello di Napoli, sez. lav., 26 marzo 2025, n. 859, cit.

  • [13] La circolare INPS 40/2020 è esplicita su questo punto, distinguendo la fattispecie dalla deroga prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della L. 223/1991: "La disposizione da ultimo richiamata non opera nei casi in cui l'azienda intenda addivenire ad una riduzione del personale in servizio. Infatti, le ipotesi eccezionali previste dalla norma sopra richiamata sono relative a fattispecie nelle quali è esclusa ogni possibilità del datore di lavoro di scegliere il lavoratore da licenziare." Di conseguenza, un licenziamento che rientra in una logica di riduzione di personale fungibile viene qualificato dall'INPS come licenziamento plurimo, ossia non conseguente al 'completamento delle attività e alla chiusura del cantiere', al quale non si applica l'esonero dal ticket di licenziamento.

  • [14] Cass. civ., sez. lavoro, 13 gennaio 2021, n. 445; Cass. civ., sez. lavoro, 20 marzo 2023, n. 8017

  • [15] Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, 5 aprile 2025, n. 138.

  • [16] Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, 26 marzo 2025, n. 859; Tribunale di Caltanissetta, sez. lavoro, 13 maggio 2025, n. 240.