La Cassazione, con ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3264, ha confermato che l’invito a riprendere le proprie mansioni può essere avanzato dal datore di lavoro in qualsiasi momento, anche prima del limite massimo dei 30 giorni imposto dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, il verdetto chiarisce che questo non pregiudica la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, che si considera conclusa irrevocabilmente al trentesimo giorno dalla notifica del licenziamento.
Questa decisione è ...

