Contenzioso

Licenziamento ingiustificato del dirigente, l'indennità supplementare è soggetta ad Irpef

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di Elena Signorini

La questione relativa al diniego del rimborso di ritenute Irpef operate sull'indennità supplementare, corrisposta dal datore di lavoro ad un dirigente in caso di licenziamento ingiustificato, è oggetto della recente pronuncia del 2 febbraio 2015, n. 1890 della Corte di cassazione.
La Corte, nel rigettare il ricorso presentato dal contribuente, traccia la cornice normativa entro cui si muove e trae origine l'erogazione della indennità per cui è causa ribadendo un principio già sancito con Cassazione n. 16014 del 2004 laddove precisa che “... vanno considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad Irpef tutti i “proventi” e le “indennità” derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti “in sostituzione” di redditi o “a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte”. Concordi in tale senso anche Cass. 16 febbraio 2012, n. 2196 ma già anche Cass. 24 luglio 2003, n. 11501; Cass. 26 giugno 2003, n. 10185.
Tale principio scaturito dalla lettura coordinata degli articoli 46-48, comma 1; 6, comma 2; art. 16 comma 1, lett. a) del Dpr n. 917 del 1986 delinea la natura impositiva dell'indennità supplementare erogata al dirigente per illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
Secondo, infatti, l'art. 48 del Tuir che regola il reddito da lavoro dipendente esso è individuato dalle “ .. somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tra tali somme vanno ricomprese quelle percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. Il secondo comma dell'art. 6 del Tuir aggiunge poi che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti”. In ultimo l'articolo 16, comma 1, lett. a) del Tuir fa conseguire l'imponibilità e la tassazione separata per quei redditi percepiti alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, comunque percepiti, “anche se a titolo risarcitorio ... a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
L'indennità supplementare per cui è causa, prevista e disciplinata dall'art. 19 del Ccnl Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, in vigore all'epoca della vicenda, è stata confermata anche nel comma 15 del corrispondente articolo 19 del nuovo Ccnl stipulato il 30 dicembre 2014.
Si tratta di una indennità avente matrice convenzionale volta a rispondere alla duplice finalità di sanzionare la condotta datoriale sprovvista di giustificazione e di risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità. Essa, altresì, va parametrata all'età del dipendente in relazione alla difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro.
L'indennità ritrae pertanto la sua natura di obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e, dichiara la Corte, non ne muta la natura la circostanza denunciata dal ricorrente nel primo motivo di censura della sentenza in esame. Secondo la Corte la denunciata “...erronea ricostruzione della vicenda e ... omessa motivazione circa le ragioni per le quali è stata riconosciuta l'indennità supplementare ...” di cui al primo motivo di impugnazione, non desumibile dalla “... sola lesione del contraddittorio nel procedimento di licenziamento”, non consentirebbe infatti la riconduzione del caso de quo nell'ambito del risarcimento per danno emergente con conseguente esenzione dell'indennità da imposta.

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