ApprofondimentoContenzioso

Licenziamento per plurimi addebiti in seguito a indagine investigativa e accesso al fascicolo disciplinare

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 46

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L'orientamento del giudice di legittimità successivo al Jobs Act ha già avuto modo di distinguere tra i controlli realizzati nel rispetto del nuovo art. 4, statuto lavoratori, e controlli difensivi strictu sensu, finalizzati ad accertare condotte illecite ascrivibili (anche a titolo di "fumus") al lavoratore, e che si pongono all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4, pur nel necessario contemperamento anche con la normativa e la giurisprudenza europea in materia di tutela della dignità e riservatezza.

Massima

  • Contestazione di addebiti disciplinari – fascicolo aziendale – messa a disposizione del dipendente – obbligo – non sussiste

    Viene confermato l'orientamento della Suprema Corte in merito all'insussistenza dell'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia sollevata contestazione di addebiti, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità del dipendente di ottenere in corso di processo l'ordine di esibizione della documentazione stessa.

Riepilogo della vicenda di merito

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, emessa nell'ambito di un procedimento ex l. 92/2012 (c.d. "rito Fornero"), confermava la pronuncia del giudice di prime cure, che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato da una società per azioni nei confronti di un operaio addetto all'utenza sul territorio.

Il licenziamento aveva natura disciplinare e seguiva la contestazione di plurimi addebiti, accertati in seguito ad indagine investigativa, effettuata anche per mezzo di...

  • [1] Ex multis e con solo riferimento alle pronunce più recenti, cfr. Cass. n. 17004/2024; n. 15094/2018; n. 25287/2022; n. 21621/2018

  • [2] Da ultimo, si veda Cass. n. 9167/2023.

  • [3] Sul punto, si vedano: Cass. n. 4984/2014; n. 9217/2016; n. 15094/2018; n. 4670/2019 e n. 6468/2024.

  • [4] Sempre rammentando che l'accertamento in ordine alla riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell'attività lavorativa attiene al giudice di merito, con sindacato che, se coerente da un punto di vista logico-giuridico, è insindacabile in Cassazione, involvendo evidentemente profili relativi alla quaestio facti.

  • [5] Sempre in tema di recenti sentenze di Cassazione sul punto, si veda Cass. n. 18168/2023, secondo cui "una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell'iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l'apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti".

  • [6] Cfr. Cass. n. 27093/2018 e n. 23304/2010.