Licenziamento con tutele crescenti anche per gli autoferrotranvieri
Il ministero del Lavoro, con interpello numero 24 del 24 settembre 2015, ha risposto a un quesito presentato dall'Anav, ovvero l'Associazione nazionale trasporto viaggiatori, e dall'Asstra, ovvero l'Associazione trasporti, relativo alla possibilità di applicare alla categoria degli autoferrotranvieri la disciplina contenuta nel Dlgs 23/2015, e nello specifico, le disposizioni relative alle tutele accordate in caso di recesso da parte del datore di lavoro esercitato in modo illegittimo.
A monte della decisione del ministero si colloca la disciplina normativa che regolamenta il rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri: si tratta del Regio decreto 148/1931, nonché delle disposizioni di contrattazione collettiva del 23 luglio 1976. Si ricorda che la fonte normativa in commento fa riferimento solo ad alcune possibilità di recesso, quali la cessione di linee, la riduzione dei posti, l'inabilità al servizio, lo scarso rendimento e la destituzione.
In sintesi, il ministero del Lavoro si esprime nel senso che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri devono seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell'articolo 18 della legge 300/1970 e nel Dlgs 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.
Al fine di assicurare parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti, nonché certezza del diritto, si ritiene applicabile l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori perché riferibile e applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili e a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina, come nell'ipotesi contemplata dei lavoratori autoferrotranvieri.
A sostegno di questa tesi viene opportunamente richiamata la sentenza della Corte di cassazione 11547/2012, stante il silenzio del Regio decreto 148/1931 in merito alle eventuali ipotesi di recesso illegittimo da parte del datore di lavoro.
Considerato, infine, che con il Dlgs 23/2015, si dispone che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati, quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applicano con decorrenza legata all'entrata in vigore del decreto in commento, è pacifico che, in base alle rispettive competenze e decorrenze, trovano applicazione, a seconda dei casi, l'articolo 18 della legge 300/1970 ovvero il Dlgs 23/2015.