Anche dopo l’anno cui le stesse si riferiscono, potendo essere fruite entro i primi mesi dell’anno successivo, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal datore di lavoro.

L’autoassegnazione delle ferie è arbitraria ed inammissibile perché in contrasto sia con l’articolo 2109 codice civile sia con le norme contenute nel contratto collettivo applicato.

Questi i principi statuiti dal Tribunale del Lavoro di Perugia con la sentenza 169/2025 del 2 aprile 2025.

La vicenda...

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