Rapporti di lavoro

Lo sconto sui prodotti ai dipendenti non è imponibile

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di Roberto Dante Smilari e Marco Strafile

Gli sconti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti sono esclusi dall’imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente qualora il prezzo corrisposto dal lavoratore sia pari al valore normale dei beni acquistati, da determinarsi al netto dei cosiddetti sconti d’uso.

Il caso sottoposto all’agenzia delle Entrate nell’interpello 158/2022 riguarda un’azienda che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e che ha previsto uno sconto pari al 5% del prezzo di vendita ordinariamente applicato, in favore dei propri dipendenti che si identifichino tramite badge aziendale presso uno dei propri esercizi.

Tale sconto è fruibile per tutto l’anno entro il limite della retribuzione netta del lavoratore, non è cedibile o monetizzabile, e non è cumulabile con altre iniziative promozionali riservate alla clientela; inoltre, il prezzo corrisposto dai lavoratori risulta in ogni caso superiore ai costi di acquisto sostenuti dall’azienda e lo sconto a loro riservato è inferiore a quello riconosciuto, in funzione di diversi fattori e in determinati periodi dell’anno, alla clientela.

In siffatto contesto, occorre ricordare che, in base al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è rappresentato da tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro. A tal fine, i beni e i servizi concessi ai dipendenti devono essere oggetto di valorizzazione economica secondo il relativo valore normale da determinarsi, in base all’articolo 9 del Tuir, tenendo conto anche degli sconti d’uso (a eccezione del caso in cui il datore di lavoro risulti produttore dei generi in natura ceduti, nel qual caso occorrerà riferirsi al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista).

Orbene, l’interpello 158/2022, pur muovendosi nel solco dei molteplici precedenti di prassi in materia, presenta il pregio di assimilare la scontistica riservata ai dipendenti agli “sconti d’uso” e per tale via considera quale valore normale (non imponibile) il prezzo ridotto pagato dai dipendenti; in tali fattispecie, infatti, la difficoltà più grande risiede nel valutare se lo sconto riconosciuto ai lavoratori - che non si limiti a replicare analoghe iniziative promozionali previste per la clientela o per categorie di clienti del fornitore – possa o meno essere attratto nella categoria degli “sconti d’uso”.

Nel caso esaminato l'Agenzia ritiene che le iniziative promozionali riservate ai dipendenti e ai clienti – che si differenziano per la misura dello sconto applicato, per la durata e per i destinatari a cui si rivolgono – rappresentino “sconti d'uso” in base all’articolo 9 del Tuir.

In un contesto economico purtroppo caratterizzato da una forte ripresa dell’inflazione, il tema degli sconti si presenta di particolare interesse; in questo senso i datori di lavoro che dovessero attuare iniziative - dirette o sulla base di convenzioni, magari integrate nell’ambito di piani di welfare aziendale - utili a far ottenere ai propri dipendenti risparmi sui beni e servizi acquistati (senza aggravio fiscale), fornirebbero un importante contributo per sostenere economicamente i lavoratori e le loro famiglie in questa difficile congiuntura che stiamo attraversando.

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