Agevolazioni

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne raddoppia anche nel 2023

Previsto nella bozza della legge di Bilancio. L’agevolazione è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea, che ancora non ha dato il via libera per il secondo semestre 2022

di Gianfranco Nobis

Il comma 5 dell'articolo 57 della bozza della legge di Bilancio 2023 proroga per il 2023 le disposizioni originariamente previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), le quali hanno raddoppiato il plafond dell'esonero contributivo della contribuzione dovuta all'Inps e all'Inail, originariamente previsto dalla legge 92/2012.

Il raddoppio a 6.000 euro (rispetto ai 3.000 euro normalmente previsti nel limite del 50 per cento del costo del lavoro) è già stato previsto per il biennio 2021-2022, ma per il secondo semestre di quest’anno non è arrivata (ancora) la necessaria autorizzazione della Commissione europea. Anche la proroga al 2023 dell’agevolazione è soggetta al via libera della Commissione e di conseguenza l’effettiva fruizione, sempre se la disposizione contenuta nella bozza di legge di Bilancio sarà confermata in sede di approvazione da parte del Parlamento.

La durata dell'esonero varia dai 18 ai 12 mesi e premia rispettivamente le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine in precedenza incentivato. Anche le proroghe del rapporto di lavoro a termine sono incentivabili, naturalmente rispettando i limiti previsti dalla normativa vigente sul tema.

Dal punto di vista soggettivo la platea dei beneficiari è piuttosto ampia, comprendendo lavoratori e lavoratrici prive d'impiego da due anni over 50 (Inps, circolare 32/2021), lavoratrici ovunque residenti prive d'impiego da due anni, lavoratrici prive d'impiego da 6 mesi residenti in aree svantaggiate (aree indicate dalla carta degli aiuti a finalità regionale da approvare per il 2023) oppure impiegate in particolari settori e professioni (ministero del Lavoro, decreto 327 del 16 novembre 2022) prive d'impiego da 6 mesi.

L'utilizzo dell'esonero è comunque condizionato al rispetto dei principi generali in tema d'incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 e alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato in Ula.

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