Maglie strette per l’incentivo all’esodo che diventa pensione
L'incentivo all'esodo non è equiparabile al Tfr ai fini dell'esenzione fiscale in fase di trasferimento al fondo pensione complementare.
L’interpello 323/2022 dell'agenzia delle Entrate si incentra su un piano di esodo che un'azienda ha messo in campo per accompagnare a pensione alcuni dirigenti. In particolare, l'accordo sindacale sottoscritto dall'azienda si rivolge ai dirigenti che accettando di firmare una risoluzione consensuale acquisteranno il diritto a percepire un incentivo all'esodo, qualificato quale integrazione al trattamento di fine rapporto. L'incentivo, parametrato sulla retribuzione annua lorda, sarà direttamente proporzionale alla anzianità aziendale, secondo una tabella allegata all'accordo. I dirigenti, su base volontaria, potranno chiedere all'azienda di destinare una parte o la totalità dell'incentivo quale contribuzione al fondo di previdenza complementare negoziale.
I dirigenti, interessati a tale modalità di destinazione dell'incentivo all'esodo, hanno richiesto chiarimenti sul trattamento fiscale di queste somme, che sarebbero destinate al fondo di secondo pilastro direttamente dall'azienda. Il datore di lavoro, nel porre il quesito, ha ventilato l'ipotesi che tale somma, non entrando nella disponibilità finanziaria del lavoratore e transitando direttamente verso il fondo, potrà non essere tassata al momento del trasferimento, rinviando alla tassazione al momento della percezione della prestazione.
Questa lettura avrebbe fornito un risparmio d'imposta notevole, considerando che capitali e rendite, per la quota parte di contributi accantonati dal 2007, hanno una aliquota sostitutiva compresa fra il 15 e il 9%, mentre l'incentivo all'esodo sconta l'aliquota del Tfr (compresa fra 23 e 43%), con riliquidazione da parte dell'Agenzia parametrata ai redditi medi quinquennali calcolati al momento dell'esodo.
La risposta dell'amministrazione finanziaria ha tuttavia completamente smentito la lettura del datore di lavoro. Infatti, sulla base dell'attuale normativa che regola i versamenti alla previdenza complementare, la neutralità fiscale dei trasferimenti di somme destinate al fondo complementare è invocabile solo per il trattamento di fine rapporto e non per cifre ulteriori, anche a titolo di sue integrazioni, riconosciute per accordo fra le parti. Le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, così come eventuali integrazioni al Tfr, sono soggette a tassazione separata con aliquota provvisoria stimata dal datore di lavoro e poi riliquidata dall'amministrazione finanziaria, senza il beneficio delle ordinarie deduzioni, riservate ai redditi soggetti a tassazione ordinaria.
La risposta 290/2020 dell'Agenzia aveva già ricordato come il lavoratore potrebbe volontariamente optare per la tassazione ordinaria delle somme a tassazione separata per potere godere delle ordinarie deduzioni e detrazioni. Nel caso della previdenza complementare, tuttavia, va ricordato che la deducibilità dei contributi destinati al fondo, diversi dal Tfr, è limitata a 5.164 euro annui. Dunque, se anche i lavoratori avessero percepito un exit bonus soggetto a tassazione ordinaria, la deduzione in caso di diretta destinazione al fondo pensione avrebbe comportato una deduzione limitata rispetto a cifre in questo caso ben più significative.
Partendo da questa lettura, si può allargare il campo pensando a come strutturare un piano analogo, basato sulla destinazione non alla previdenza complementare, ma ai contributi volontari Inps. In quel caso va ricordato come il datore di lavoro di norma non possa destinare i versamenti volontari direttamente all'istituto, ma dovrà prima riconoscere l'incentivo al lavoratore, che lo vedrà dunque tassato con aliquota del Tfr, e lo potrà poi versare, a cadenza trimestrale una volta ricevuta l'autorizzazione dall'istituto ai versamenti volontari.
I contributi volontari sono completamente deducibili dal reddito, ma sempre per l'imponibile fiscale delle somme assoggettate a tassazione ordinaria, escludendo così le cifre percepite a titolo di incentivo all'esodo. Inoltre, considerando un accompagnamento per due anni e che il versamento è trimestrale, se il primo anno il lavoratore potrà avere una deduzione riconosciuta sugli ultimi stipendi, nel secondo anno, in assenza di redditi, la deduzione relativa alla seconda annualità della contribuzione volontaria appare destinata a rimanere non utilizzata.