La malattia del lavoratore fragile è esclusa dal periodo di comporto se lo prevede il Ccnl
Il decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n.27/2020, all’articolo 26, comma 2, ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, di far valere il periodo di assenza dal servizio prescritto equiparandolo al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Tale diritto, inizialmente previsto fino al 30 aprile, è stato prorogato dal Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 fino al 31 luglio. Per questi soggetti il periodo di malattia è equiparato alla ospedalizzazione, e di norma, non è computabile ai fini del comporto, salvo diversa disposizione del CCNL di riferimento. Per poter essere escluse dal periodo di comporto, le certificazioni di malattia devono contenere il codice nosologico V07, che sarà apposto dall’Inps. Il medico di famiglia è, dunque, tenuto a specificare sul certificato di malattia il numero del provvedimento (estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/1992) che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro. Ai fini del comporto, occorre verificare quanto previsto dal Ccnl applicato. Se risulta espressamente previsto che l’assenza per ricovero ospedaliero (codice V07) non si computa ai fini del comporto, le giornate andranno decurtate dal calcolo, diversamente, se il Ccnl non riporta un’espressa previsione, il calcolo del comporto seguirà le regole ordinarie.
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