Malattia ridotta, serve il certificato
Attenzione, se si guarisce prima del previsto e si rientra al lavoro in anticipo: se non si aggiorna il certificato medico, comunicando all’Inps la riduzione dei giorni di malattia, si rischia di essere sanzionati.
Puniti per eccesso di attaccamento al lavoro, verrebbe da pensare, ma le norme richiedono che i giorni effettivi di malattia corrispondano a quelli dichiarati (disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010). Tuttavia, sottolinea l’Inps nella circolare 79/2017 pubblicata ieri, non sempre ciò avviene, con la conseguenza che l’istituto magari spende inutilmente soldi per i controlli a domicilio del lavoratore non più malato, oppure, nel caso di pagamento diretto dell’indennità di malattia, di erogazione di prestazioni non dovute e relativa necessità di recupero.
A fronte di un certificato di malattia ancora valido, viene ricordato nella circolare 79/2017, non si può consentire al dipendente la ripresa dell’attività perché l’articolo 2087 del codice civile impegna il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, mentre l’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza) obbliga il lavoratore stesso a prendersi cura della propria salute.
La dichiarazione dello stato di malattia, inoltre, determina l’erogazione della relativa indennità economica e per questo motivo il lavoratore è tenuto alla massima correttezza nei confronti dell’Inps, in caso di guarigione anticipata. La rettifica, peraltro, per essere considerata tempestiva, deve essere effettuata prima della ripresa dell’attività lavorativa e non è sufficiente che sia antecedente al termine della malattia comunicato inizialmente.
Per contrastare il mancato rispetto del quadro normativo, l’Inps ha comunicato che se, a seguito di una assenza del lavoratore a una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, emerge che non è stata comunicata la ripresa anticipata dell’attività lavorativa (o se la stessa è stata comunicata in ritardo), al lavoratore stesso verrà applicata la sanzione prevista per assenza ingiustificata alla visita di controllo. Il periodo sanzionato andrà fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, dato che quest’ultima viene considerata come una dichiarazione “di fatto” di fine prognosi.
La penalizzazione, secondo quanto indicato nella circolare Inps 166/1988, è pari al 100% dell’indennità per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, del 100% dalla data della terza assenza.
Infine l’istituto di previdenza rileva che i medici sono tenuti all’invio telematico del certificato di malattia, ma che ci sono «non poche situazioni di inadempienza» in cui il documento viene ancora rilasciato in forma cartacea. Un comportamento che, ricorda l’Inps, oltre a violare le norme, costituisce un illecito disciplinare che le sedi territoriali dell’istituto dovranno segnalare alle Aziende sanitarie locali.
Articolo 2087 del Codice Civile