Adempimenti

Malattie insorte all’estero, le indicazioni dell’Inps

di Antonio Carlo Scacco

L'Inps ha dato notizia, nel suo sito web, della predisposizione di una Guida operativa per il trattamento degli eventi di malattia insorti all'estero ad uso degli aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornino temporaneamente fuori dall'Italia.
Le casistiche evidenziate sono essenzialmente tre: malattie insorte in Paesi appartenenti alla Ue e malattie insorte in Paesi Extra Ue, firmatari o meno di accordi bilaterali.
Nel primo caso (si includono i Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo ossia Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera) la regola generale prevede l’applicazione della legislazione corrispondente alla sede in cui si trova l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore (quindi per il lavoratore italiano assicurato all'Inps la legislazione italiana). Pertanto si applicano le ordinarie regole: trasmissione del certificato di malattia al datore ed all'Inps entro 2 giorni lavorativi (eventualmente anticipandolo via fax, Pec o e-mail). Il certificato lo rilascia il medico curante nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata. Non è necessaria la sua traduzione (della quale si occuperà l'Inps).
La seconda casistica contemplata fa riferimento alle malattie insorte in Paesi extra Ue con i quali siano in vigore accordi o convenzioni bilaterali. Le regole sono le stesse vedute precedentemente tranne che per la legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria se l'accordo espressamente non prevede la esenzione. Cos'è la legalizzazione? È la attestazione – basta un timbro - che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia.
Non è sufficiente a tali fini la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale. Infine, la casistica delle malattie insorte in Paesi extra Ue privi di accordi o convenzioni bilaterali. In tale eventualità l'indennità di malattia potrà essere corrisposta dall'Inps solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.
La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.
Per completare il quadro vale la pena ricordare che con il recente messaggio 16 novembre 2018, n. 4271, l'Inps ha affrontato la tematica della autorizzazione del lavoratore in stato di malattia in Italia che voglia recarsi in paese Ue (ad esempio, per ricevere cure più adeguate).
Sotto il profilo operativo il lavoratore dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla struttura territoriale Inps di competenza, la quale fisserà una visita di controllo ambulatoriale per le necessarie valutazioni medico legali.
Sarà conseguentemente rilasciato al lavoratore un verbale valutativo che certificherà alternativamente il nulla osta sotto il profilo medico legale al richiesto trasferimento all'estero, ovvero la possibilità che il predetto trasferimento possa comportare l'aggravamento del quadro morboso.
Il lavoratore in malattia che effettui comunque il trasferimento a fronte del parere negativo dell'Inps vedrà sospesa la relativa indennità (in applicazione del principio generale secondo cui l'indennità viene sospesa a fronte di atti pregiudizievoli del normale decorso della malattia compiuti dal lavoratore).

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