Mancato superamento della prova, no al recesso in caso di mansioni diverse
Per il Tribunale di Messina il mancato rispetto di quanto stabilito nel patto determina un vizio funzionale che preclude il licenziamento
L’assegnazione del dipendente a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel patto di prova determina un vizio funzionale che non pregiudica la validità del patto stesso, ma comporta il diritto del lavoratore, ove possibile, alla prosecuzione della prova, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Messina con la sentenza del 26 febbraio 2025 n. 591.
Il caso affrontato riguardava l’impugnazione di un licenziamento intimato a una lavoratrice per mancato...