Manovrina, vecchie intese da rivedere per la decontribuzione rafforzata
La pubblicazione in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, del D.L. 24.4.2017, n. 50 (c.d. Decreto fiscale), riporta la decontribuzione dei premi di risultato nella versione addirittura antecedente alla riforma del 2007.
In particolare l'art. 55 prevede una sostituzione del comma 189, dell'art. 1 della L. 208/2015, il quale in virtù della novella attualmente recita: “Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici”.
La predetta disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, co. 187 della L. 208/2015 sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del provvedimento. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Tale disposizione fa da contrappeso rispetto a quanto indicato dal comma 191 della medesima norma il quale prevede il completo azzeramento del finanziamento della decontribuzione dei premi di risultato previsto dalla L. 247/2007.
Pertanto, al fine di ridurre il cuneo fiscale, il legislatore ripropone una nuova versione della decontribuzione dei premi di risultato.
Ma quali sono le condizioni di applicazione della predetta disposizione?
Potranno essere agevolati i premi “di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di quanto indicato nel DM 25.3.2016.
Al fine del beneficio è necessario il coinvolgimento paritetico dei lavoratori così come delineato dal DM 25.3.2016 il quale identifica la fattispecie laddove i contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 “prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.
La norma prevede che l'agevolazione possa essere ottenuta solo a fronte di nuovi contratti collettivi (sottoscritti dal 25aprile 2017) che prevedano l'erogazione di premi e somme erogate in esecuzione dei contratti ex d.lgs. 81/2015 e che dovranno essere opportunamente depositati con modalità telematica ai fini del monitoraggio dei benefici.
Non saranno agevolabili premi già previsti da vecchia contrattazione, motivo per il quale si deve ritenere che il beneficio necessariamente debba passare da un nuovo colloquio da azienda e organizzazioni sindacali.
La norma prevede due tipologie di beneficio, uno a favore del datore di lavoro e l'altro a favore del dipendente.
Il datore di lavoro vedrà ridursi l'aliquota IVS di sua competenza per 20 punti percentuali su di un tetto massimo di premio di euro 800.
Il dipendente sul predetto valore massimo non pagherà la relativa contribuzione pur nella consapevolezza che sarà proporzionalmente ridotta “l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici”.
Non resta che attendere la conversione in legge del provvedimento è le prime istruzioni INPS per operare con maggior certezza.