Marittimi, pensioni anticipate meno penalizzate
I periodi corrispondenti ai giorni festivi o al fine settimana trascorsi a bordo delle navi da parte dei lavoratori marittimi, essendo equiparati a contribuzione effettiva, non devono essere considerati ai fini della riduzione percentuale prevista per coloro che vanno in pensione anticipata con meno di 62 anni di età.
Così si è espresso l'Inps con il messaggio 30 marzo 2016, n. 1398 in merito alla particolare disposizione della legge n. 413/1984 nei riguardi dei lavoratori marittimi.
Sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Tuttavia questa norma introdotta dalla legge n. 190/2014 e la successiva correzione della legge n. 208/2015 non hanno impedito l'applicazione della riduzione percentuale sulle pensioni liquidate dal 2012 a tutto il 2014, periodo durante il quale la riduzione era impedita solo dal fatto che l'anzianità contributiva maturata per la pensione fosse solo quella effettiva o derivante da assenze specifiche come la maternità obbligatoria, leva obbligatoria, malattia, infortunio e CIGO.
Per la legge n. 413/1984 i periodi di effettiva navigazione mercantile, coperti da contribuzione, vengono prolungati in successione temporale del periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. Periodi che dunque vanno considerati come di contribuzione "qualificata", da effettiva attività di navigazione.
Ciò pertanto permette di considerare le assenze dal lavoro per quelle giornate trascorse a bordo della nave, come di effettiva contribuzione tale da impedire l'attivazione della riduzione percentuale della pensione anticipata.