Maternità insistente nel periodo di infortunio
La circolare INAIL 33/1987 ha sancito il principio secondo cui l'indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall'istituto, sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall'INPS durante l'astensione lavorativa. A recepimento di ciò, la successiva circolare INPS 182/1997, afferma che il trattamento economico per inabilità temporanea al lavoro, derivante da infortunio sul lavoro, prevale sempre sul trattamento di maternità. Pertanto, per tutto il periodo per il quale l'Inail provvede al pagamento dell'indennità giornaliera per infortunio, l'indennità di maternità non deve essere corrisposta, e inoltre, qualora dovuto, l'Inps è tenuto ad erogare l'eventuale integrazione all'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di indennità di maternità.
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