Maturazione Ratei ferie e 13ma in malattia
Il CCNL per le imprese artigiane – metalmeccanici prevede un periodo di conservazione del posto per un 9 mesi (10 mesi se più malattie). Come correttamente osservato nel quesito l'integrazione retributiva a carico del datore di lavoro sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni. L'art. 54 del CCNL prevede che agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti. Di conseguenza i ratei per la 13.a mensilità e le ferie continuano a maturare.
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