Contenzioso

Maxisanzione e lavoro nero: subordinazione da provare

L’Inl ha chiarito nella nota 856/2022 che il requisito non può darsi per accertato. Collaborazioni occasionali: non è punibile chi ha assolto agli obblighi fiscali

di Stefano Rossi

La maxisanzione per lavoro nero scatta quando il datore di lavoro ha omesso la comunicazione preventiva di assunzione, e quando il rapporto di lavoro ha i requisiti propri della subordinazione, che va comunque dimostrata. È uno dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota 856 del 19 aprile 2022: un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso.

Il punto di vista dell’Ispettorato è utile per capire quali mosse devono fare i datori di lavoro per evitare le pesanti sanzioni sul lavoro nero.

La maxi-sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione di quello domestico. La nota, tuttavia, precisa che scatterà la sanzione nel caso in cui il lavoratore domestico sia impiegato in attività d’impresa o professionale.

Nell’ipotesi di lavoratori impiegati con il libretto famiglia la sanzione si applica nel caso in cui il prestatore sia adibito ad attività diverse dalle categorie che legittimano l’uso del lavoro occasionale (lavoro domestico, giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza domiciliare, insegnamento, steward). È fondamentale, dunque, per non incorrere negli accertamenti ispettivi, comunicare entro le 24 del giorno antecedente, l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

Rispetto a precedenti indicazioni ministeriali, l’Ispettorato cambia direzione affermando che il requisito della subordinazione non può darsi per accertato ma va debitamente dimostrato. Pertanto, anche le prestazioni familiari rese senza la comunicazione all’Inail, dovranno essere ricondotte nell’alveo della subordinazione.

Alle stesse conclusioni si può arrivare per il contratto di prestazione occasionale, ipotesi diversa da quella del libretto famiglia, per la quale è prevista una comunicazione di attivazione all’Inps e all’Inail.

Collaborazioni occasionali

In caso di collaborazioni autonome occasionali in base all’articolo 2222 del Codice civile, invece, la nota specifica che la maxi-sanzione potrà trovare applicazione solo nel caso che non sia stata effettuata la comunicazione introdotta recentemente dalla legge 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (versamento della ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24, invio del modello 770 del committente, compilazione della certificazione unica). In presenza di questa documentazione e della comunicazione di inizio lavori, si rischierà soltanto una riqualificazione del rapporto con applicazione delle minori sanzioni e del recupero dei contributi non versati. Per compensi superiori a 5mila euro il committente dovrà dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata.

Autonomi in edilizia

Non sono soggette a maxi-sanzione le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, impiegati nel settore dell’edilizia, ma sono soggette eventualmente alle sanzioni previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro. Se invece il lavoratore, pur iscritto, esercita un’attività estranea al settore dell’edilizia, al datore di lavoro che si avvale della sua opera andranno applicate sia le sanzioni in materia di sicurezza sia quella relativa al lavoro nero, fermo restando la prova della natura subordinata del rapporto.

La nota 856/2022 precisa che questo principio trova applicazione anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro o all’Albo delle imprese artigiane sia impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.

GLI ESEMPI

Il caso - Collaborazione occasionale
Una azienda di abbigliamento affida a un lavoratore autonomo occasionale il compito di realizzare la cartellonistica per il lancio di un nuovo prodotto. Non ha inviato la comunicazione telematica, ma ha predisposto i modelli F24 e 770
La soluzione
La sanzione per lavoro nero è esclusa. Anche se non ha inviato la comunicazione preventiva, la società può dimostrare di aver assolto agli obblighi fiscali, con l’esibizione del modello F24 di versamento della ritenuta d’acconto del 20% e del modello 770

Il caso - Collaborazione familiare
Il titolare di una pizzeria instaura con il coniuge una collaborazione familiare in base agli articoli 4 e 23 del Dpr 1124/1965. Il legale rappresentante, tuttavia, non effettua la denuncia telematica all’Inail, prima dell’inizio dell'attività
La soluzione
La sanzione per lavoro nero sarà applicabile solo se il personale ispettivo verifica in concreto il requisito della subordinazione, anche attraverso le dichiarazioni testimoniali, non essendo sufficiente l’omissione della sola comunicazione preventiva

Il caso - Appalto
Tra due società è sottoscritto un contratto di appalto. I lavoratori impiegati nell’appalto non sono regolarmente assunti dall’appaltatore. Inoltre, ai lavoratori non sono state corrisposte le retribuzioni per il lavoro svolto presso il committente
La soluzione
La sanzione per lavoro nero è applicabile al solo appaltatore poiché si è accertato che l’appalto è lecito. Tuttavia, il committente risponderà in solido per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori nel periodo in cui ha avuto luogo l’appalto

Il caso - Tirocinio extracurriculare
Un’azienda attiva un tirocinio extracurriculare per il settore contabilità. Il tirocinante è assoggettato alle stesse condizioni di lavoro dei dipendenti. Non c’è un tutor per la formazione. L’azienda ha fatto la comunicazione al Centro per l’impiego
La soluzione
Non scatta la sanzione per lavoro nero, ma il personale ispettivo potrebbe disconoscere il tirocinio e riqualificarlo in lavoro subordinato. La legge 234/2021 ha introdotto poi per il ricorso fraudolento al tirocinio l’ammenda di 50 euro per tirocinante, al giorno

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