Meno contributi per accedere alla Dis-coll
Diventa meno restrittivo uno dei requisiti necessari per accedere all’indennità di disoccupazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, per effetto dell’articolo 2 del decreto legge 101/2019 in vigore da oggi.
Intervenendo sull’articolo 15, comma 2, lettera b del Dlgs 22/2015 la nuova norma stabilisce che la Dis-coll possa essere riconosciuta a fronte di almeno un mese di contribuzione nell’anno civile precedente la conclusione della collaborazione. Attualmente la normativa richiede almeno tre mesi. Resta invariato l’altro requisito, cioè avere almeno un mese di contribuzione o aver lavorato almeno un mese nell’anno in cui si resta disoccupati.
La riduzione del requisito, se da una parte rende più facile ottenere il sussidio, dall’altra impatta sulla durata dello stesso. La Dis-coll, infatti, viene riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà di quelli con contributi accreditati dal gennaio dell’anno precedente a quello di disoccupazione. Con le nuove regole, quindi, basterà un mese di contributi, corrispondenti però a metà mese di Dis-coll.
Le novità riguardano i rider ma più in generale tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, nei confronti dei quali il decreto legge interviene anche per quanto riguarda altre tutele. In questo secondo caso, per tutti gli iscritti in via esclusiva e non già pensionati, si stabilisce l’accesso all’indennità giornaliera di malattia, a quella di degenza ospedaliera, al congedo di maternità e a quello parentale a fronte di almeno una mensilità di contribuzione «attribuita» nei 12 mesi precedenti l’evento, invece dei tre ora necessari. Per maternità e congedo parentale il quadro normativo attuale prevede il diritto all’indennità anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi, ma gli stessi sono dovuti.
Contemporaneamente, l’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100% e di conseguenza viene riparametrata quella di malattia. Dato che l’importo di queste due ultime misure attualmente varia in base ai mesi di contributi accreditati, con una prima fascia corrispondente a tre-quattro mensilità, si presuppone che in futuro da una a quattro mensilità si percepirà il medesimo importo, per poi crescere come avviene già ora, a fronte di cinque-otto mesi accreditati e poi nove-12 mesi.