La Cassazione affronta nuovamente il confine tra mobbing, straining e responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., censurando la sentenza d'appello che aveva escluso ogni tutela in assenza di un intento persecutorio unificante. La Corte afferma che la protezione del lavoratore non dipende dalla qualificazione tecnica delle condotte, ma dalla loro oggettiva idoneità a creare un ambiente di lavoro nocivo o stressogeno.
Massima
Tutela della salute – responsabilità ex art. 2087 c.c. – assenza di intento persecutorio – assenza di pluralità di condotte –sussiste - idoneità dell'ambiente lavorativo a ledere l'integrità psicofisica del lavoratore – accertamento di straining e stress lavoro - necessità Cass., sez. lav., ord. 1° dicembre 2025, n. 31367
In tema di tutela della salute del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. può essere affermata anche in assenza di un intento persecutorio o di una pluralità sistematica di condotte proprie del mobbing, qualora l'ambiente lavorativo, per effetto di comportamenti anche colposamente tollerati o di disfunzioni organizzative, risulti oggettivamente idoneo a ledere l'integrità psicofisica del dipendente. La valutazione del giudice deve estendersi alla costrittività ambientale e allo straining, e il datore è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Introduzione: il tema e la rilevanza della pronuncia
La sentenza della Corte di Cassazione n. 31367 del 1° dicembre 2025 costituisce un intervento di grande rilievo nella sistematica della responsabilità datoriale per lesione della salute del lavoratore, con particolare riferimento ai concetti di mobbing, straining e costrittività organizzativa. Il caso offre l'occasione per riflettere sul perimetro applicativo dell'art. 2087 c.c. e su come la giurisprudenza di merito e di legittimità debba confrontarsi con quelle situazioni in cui non è ravvisabile...
Argomenti
I punti chiave
- Introduzione: il tema e la rilevanza della pronuncia
- I fatti di causa: dalla prima condanna alla riforma in appello
- Il ricorso per cassazione e i motivi dedotti
- La decisione della Cassazione e la critica alla sentenza d'appello
- Mobbing, straining e costrittività organizzativa: la distinzione necessaria
- Il ruolo dell'art. 2087 c.c. come clausola generale di protezione
- La condizione di gravidanza come fattore di vulnerabilità
- Vizi logici della motivazione della Corte d'appello
- Conclusioni della Cassazione e rinvio al giudice distrettuale
- Considerazioni conclusive
Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare
di Potito di Nunzio




