Modifica contratto di lavoro individuale
Le norme contenute nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, tutelano il lavoratore, stabilendo che: a) il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 6, co. 8); b) il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 8, co. 1). Venendo al caso che interessa, va anche precisato che l'articolo 8, al co. 2, mentre dispone che “su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale”, nulla prevede quanto all'ipotesi in esame, ossa non la trasformazione da part a full time o viceversa ma solamente l'incremento dell'orario di lavoro a tempo parziale. Tale ipotesi, per l'appunto, non è espressamente disciplinata ma è certamente consentita in base alla libera e concorde volontà del datore e del dipendente. Ovviamente, in caso di elevazione dell'orario, in via definitiva, dal 30 al 70%, non si tratterà certamente di lavoro supplementare e saranno quindi escluse le maggiorazioni.
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