Modifica dell'orario di un apprendista part time
Il Ministero del lavoro ha più volte confermato (circ. nn. 102/1986 e 34/2010) la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale. In ogni caso dovrà essere garantita la formazione e il raggiungimento della relativa qualifica professionale. Tuttavia le ore di formazione non sono riproporzionabili. Per quanto riguarda la durata dell’apprendistato il D.Lgs. n. 81/2015 prevede una durata minima di sei mesi. Invece la durata massima è stabilita, per l’apprendistato professionalizzante, dalla contrattazione collettiva (in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire) ma comunque in un periodo non superiore ai tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il quesito non specifica il profilo professionale per il quale è stato stipulato il contratto di apprendistato (il CCNL prevede tre gruppi), ma si ritiene che non sia possibile superare la durata del periodo formativo stabilito dalla contrattazione collettiva. La norma affida alla contrattazione la possibilità di fissare la durata (nei limiti di legge), ma entrambe non prevedono una deroga per poter prolungare un contratto di apprendistato part-time in considerazione della prestazione lavorativa ridotta.