Il nostro ordinamento qualifica in termini di discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante ed offensivo; evidenzia che il baricentro della tutela contro le discriminazioni sessuali poggia – congiuntamente - sul rilievo del contenuto oggettivo della condotta, nonché sulla percezione soggettiva della stessa da parte della vittima, mentre non è necessaria l'intenzione soggettiva di infliggere molestie da parte dell'autore (il suo "animus")
Massima
Molestie sessuali – contesto lavorativo e recidiva – aggravamento – sussiste – rispetto della dignità dei colleghi – non discriminazione – valori radicati nella coscienza sociale e nell'ordinamento – giusta causa di licenziamento - sussiste
La condotta del lavoratore consistente in molestie sessuali verso una collega, aggravata dal contesto lavorativo e dalla recidiva, integra gli estremi della giusta causa di licenziamento. Il rispetto della dignità dei colleghi e l'adesione ai principi di non discriminazione e tutela contro le molestie sessuali sono valori radicati nell'ordinamento e nella coscienza sociale, determinando la proporzione e legittimità della sanzione espulsiva.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
Un lavoratore dipendente di una società per azioni riceveva, nell'ormai lontano inverno del 2017, una serie di contestazioni disciplinari, cui seguiva la comunicazione ove si confermava l'opinamento della destituzione ai sensi dell'art. 53 r.d. n. 148/1931.
Il lavoratore impugnava il provvedimento espulsivo lamentandone molteplici vizi formali e sostanziali, oltre alla insussistenza dei fatti contestati; costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Bologna, nella fase sommaria del giudizio c.d...