Ammortizzatori

Naspi ai padri che si dimettono

L’indennità spetta se lasciano il lavoro nel primo anno di vita del figlio e hanno fruito del congedo obbligatorio

di M.Pri.

Hanno diritto alla Naspi i padri che fruiscono del congedo di paternità obbligatorio e si dimettono volontariamente entro l'anno di nascita del figlio. Questa l'indicazione fornita dall'Inps nella circolare 32/2023.

Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle modifiche al testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001) apportate dal Dlgs 105/2022 con effetto dal 13 agosto dell'anno scorso. Il Dlgs 105 ha previsto un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) da fruire da due mesi prima della data presunta del parto ai cinque mesi successivi.

Contestualmente è stato esteso ai padri il divieto di licenziamento, già esistente per le madri, durante la fruizione del congedo obbligatorio e di quello alternativo e fino al compimento di un anno di età del figlio (il congedo alternativo prevede la “sostituizione” del periodo di astensione della madre in favore del padre in caso di morte, grave infermità o abbandono della prima).

A fronte del nuovo quadro normativo che si è delineato, la circolare 32/2023 afferma che qualora un padre abbia fruito di uno dei due congedi e si dimetta dall'impiego durante il divieto di licenziamento, ha diritto alla Naspi se ricorrono gli altri requisiti.Chi si trova in queste condizioni e si è visto respingere la domanda di Naspi dall'Inps, può presentare domanda di riesame alla sede Inps territorialmente competente.

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