Previdenza

Naspi per tutti gli operai agricoli delle cooperative di trasformazione

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di Francesco Giuseppe Carucci

L’articolo 1 della legge 234/2021, con i commi 221 e 222, estende la Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Si tratta delle «cooperative di trasformazione» di cui alla legge 240/1984 che, secondo l’articolo 2, vanno inquadrate nel settore agricolo solo qualora le dette lavorazioni riguardino prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci. Alle cooperative in questione che non rispettano il predetto criterio competono gli ordinari inquadramenti commerciali o industriali. Nella previgente disciplina, gli Oti dipendenti dalle cooperative inquadrate nel settore agricolo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, beneficiavano dei trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale, mentre, in caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro, richiedevano l’indennità di disoccupazione agricola.

In virtù della previsione di cui al comma 221, dall’anno in corso le tutele vengono uniformate assicurando al lavoratore la Naspi in luogo della disoccupazione agricola. Nel contempo è disposta, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la disapplicazione del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 22/2015.

Al fine di definire il perimetro delle novità, l’Inps ha pubblicato ieri la circolare 2. È stato anzitutto chiarito che entro il 31 marzo prossimo è possibile richiedere l’indennità di disoccupazione agricola se i presupposti per accedervi si siano verificati nel 2021.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio di quest’anno, invece, vanno rispettati congiuntamente i requisiti ordinari di accesso alla Naspi quali il possesso dello stato di disoccupazione e la possibilità di far valere 13 settimane di contribuzione nel quadriennio antecedente all’inizio del periodo di disoccupazione. Al fine di soddisfare quest’ultimo requisito, l’Inps ha precisato che la contribuzione versata alla gestione agricola sino allo scorso 31 dicembre non può essere computata ai fini della durata della Naspi se è stata utile alla fruizione della disoccupazione agricola. La precisazione è opportuna poiché, quand’anche la cessazione di un rapporto iniziato nel 2021 sia avvenuta dal 1° gennaio, la previgente normativa dà diritto alla disoccupazione agricola per i mesi che precedono l’assunzione.

Alla luce della novità, le cooperative di trasformazione inquadrate nel settore agricolo devono adesso versare la contribuzione che finanzia la Naspi anche per il personale assunto in precedenza e in forza al 1° gennaio.

In virtù del nuovo testo normativo, la prestazione sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto. Riduzione che partirà dall’ottavo mese per i beneficiari ultra cinquantacinquenni alla data di presentazione della domanda.

La circolare 2/2022 dell'Inps

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