Contenzioso

Necessario valutare sempre il modello 231 prima della sanzione

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di Giovanni Negri

Il Pos non è il Mogc. E senza un’espressa valutazione di quest’ultimo la società non può essere sanzionata, sulla base di quanto prevede il decreto 231, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 43656/2019 della Quinta sezione penale depositata ieri. Dove per Pos deve essere inteso il piano operativo per la sicurezza e per Mogc, il modello di organizzazione, gestione e controllo. È accolto così il ricorso presentato dalla difesa di una società, sanzionata sul piano economico per il reato di omicidio colposo in violazione della disciplina antinfortunistica.

In entrambi giudizi di merito la responsabilità penale della persona fisica del datore di lavoro/preposto alla sicurezza si era poi ripercossa sulla responsabilità amministrativa dell’impresa. Un’equazione che però la Cassazione smentisce, invitando invece il giudice a una più attenta e puntuale valutazione del modello organizzativo. Che pure esisteva, ma dai giudici mai è stato preso in considerazione.

Giudici che invece si sono soffermati sul Pos, che però, ricorda la Cassazione, è cosa diversa dal modello organizzativo e di gestione. Per la Corte, in materia di reati colposi compiuti trasgredendo le disposizioni a presidio della sicurezza dei luoghi di lavoro, «compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex articolo 6 del decreto legislativo 231/2001; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale prima della commissione del fatto».

Inoltre, non passa indenne dall’esame della Cassazione neppure il fatto che i giudici di merito, quanto a identificazione dell’interesse o vantaggio dell’impresa alla commissione del reato, condizione necessaria per la punibilità, abbiano argomentato in maniera apodittica e comunque insufficiente. Quando invece, dall’esame dei fatti, era emersa almeno la stipulazione di un contratto di nolo a caldo (messa a disposizione di un bene e di un servizio funzionale all’utilizzo del bene stesso) tra un’associazione temporanea di imprese, titolare di un appalto pubblico, e una srl che aveva fornito in noleggio una perforatrice il cui addetto era poi rimasto vittima di un cedimento del suolo.

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