Nei settori ad alta disparità di genere agevolazioni per l’assunzione di donne anche part time
Ai sensi della riforma Fornero (art. 4, comma 8, Legge n. 92/2012), a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le assunzioni effettuate a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Qualora il suddetto contratto a termine sia poi trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione (art. 4, comma 9).
La riduzione dei contributi del 50% spetta, invece, per diciotto mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 4, comma 10).
In base alle disposizioni di cui al comma 11, dell'art. 4, Legge n. 92/2012, le suddette riduzioni contributive si applicano anche in relazione alle assunzioni di:
-donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, annualmente individuate con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze;
-donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Da evidenziare che l'art. 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, è ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, il quale definisce lavoratore svantaggiato colui che sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
Quindi, in definitiva, come specificato dalla circolare Inps n. 111/2013 per quanto concerne le donne, l'agevolazione contributiva introdotta dalla Legge Fornero spetta a:
-donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
-donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
-donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con riferimento proprio all'ultimo punto, con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2016, sono stati individuati, per il 2017, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2015.
Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2017, nei settori e nelle professioni allegate al suddetto decreto interministeriale pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le
-assunzioni di donne a tempo indeterminato per diciotto mesi;
-assunzioni di donne a tempo determinato fino a dodici mesi;
-trasformazioni a tempo indeterminato, entro la scadenza del beneficio, di un rapporto agevolato in essere con donne, per complessivi diciotto mesi.
Si rammenta che l'incentivo:
-spetta anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione;
-spetta finanche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001;
-non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
-spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di dodici mesi.