Previdenza

Nel 2017 ricongiunzione con rate senza interessi per i liberi professionisti

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di Pietro Gremigni

L'Inps ha pubblicato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate all'Istituto nel 2017 da parte di coloro che hanno prestato attività come liberi professionisti.
Per il 2017 gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso dell'anno, versati ratealmente, non saranno gravati dall'applicazione di interessi per la rateizzazione.
Si tratta della circolare 30 del 7 febbraio 2017 con la quale l'Inps ha riporta ogni anno i relativi valori.

Ricongiunzione da Casse professionali all'Inps – Con la ricongiunzione, la gestione previdenziale a cui era iscritto il professionista trasferisce, su domanda del lavoratore, i contributi accreditati nella stessa all'Inps (articolo 2 della legge 45/1990).
Può succedere anche l'inverso, ossia dall'Inps alla Cassa professionale.
Il presupposto, nel nostro caso, è l'iscrizione come libero professionista presso una delle Casse previdenziali, senza avere maturato il diritto alla pensione e la sussistenza dell'iscrizione presso una forma previdenziale obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi.
In questo caso la ricongiunzione interessa i periodi non coincidenti, e se c'è coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili solo quelli relativi ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo criterio, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall'onere di ricongiunzione.
Il trasferimento dei contributi versati nella gestione previdenziale accentrante viene maggiorato con un tasso di rivalutazione composto del 4,5% annuo.
L'Inps pone a carico del lavoratore la differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura contributiva del periodo interessato e le somme versate nella gestione dei professionisti, il tutto in base ai criteri della legge 1338/1962.
Invece per i periodi da ricongiungere successivi al 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (Inps, circolare 162/1997).

Pagamento dell'onere - Il pagamento dell'onere di ricongiunzione a carico del richiedente può essere rateizzato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate (articolo 2 della legge 45/1990).
Per il 2017 il tasso di rivalutazione ha avuto un andamento negativo e pertanto non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017.
In definitiva gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

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