Nel 2018 congedi di paternità con le procedure del 2013
Nel 2018 i neo papà possono fruire di quattro giorni di congedo obbligatorio, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o di ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione o affidamento nazionale o internazionale. Con il messaggio 894/2018 l'Inps ha recepito quanto previsto dall'articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 che ha regolato il congedo obbligatorio per il 2017 e per l'anno in corso.
I lavoratori interessati devono presentare domanda all'Inps solo se l'indennità per il congedo è erogata direttamente dall'istituto di previdenza. Se invece l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, la richiesta va inviata a quest'ultimo che comunicherà i giorni fruiti tramite il flusso uniemens e la procedura già indicata nel messaggio 6499/2013.
Quest'anno ritorna inoltre il giorno di congedo facoltativo da utilizzare in sostituzione di uno di quelli obbligatori. Per le regole operative da rispettare l'Inps rimanda integralmente alla circolare 40/2013.
L'istituto di previdenza sottolinea che le nuove condizioni sono riconosciute a nascite, affidamenti e adozioni avvenute quest'anno e non anche a quelle del 2017 seppur il periodo di possibile fruizione si estenda ai primi mesi del 2018.
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