Adempimenti

Nel 770/2022 continua l’indicazione delle ritenute sospese per Covid

Ultima settimana per inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, entro lunedì 31 ottobre. Come nel 2021, possono essere indicati i versamenti eseguiti in forma parziale o dilazionata per l’emergenza Covid

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Ultima settimana per l’invio telematico del modello 770/2022, la dichiarazione dei sostituti d’imposta sulle ritenute operate nel 2021: il termine per la trasmissione all’agenzia delle Entrate scade il 31 ottobre. Anche quest’anno, come nel 2021, nel modello troveranno spazio i versamenti sospesi e dilazionati in seguito all’emergenza sanitaria per il Covid.

Chi compila la dichiarazione

Il modello deve essere compilato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2021, i correlati versamenti, le eventuali compensazioni effettuate, e il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Deve essere redatto anche dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti – in base a specifiche disposizioni normative – a comunicare i dati riferiti alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2021 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i corrispondenti versamenti, le eventuali compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Infine, il modello 770/2022 deve essere trasmesso anche da coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.

I versamenti sospesi

Nella compilazione del 770/2022, merita un focus particolare il quadro ST riferito ai versamenti, in particolare quelli sospesi a causa del Covid.

Come nel 770/2021, il quadro ST contiene le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive: nel caso in cui i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato (in tutto o in parte) i versamenti nel 2020 alle normali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito la stessa condotta per i versamenti anche nel 2021 O avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate in seguito all’emergenza sanitaria O sono tenuti a compilare i campi 15 e 16, dedicati appunto alla sospensione per Covid.
In particolare:
O nella nota del punto 15, devono essere utilizzati i codici Covid da 1 a 15, in base alla tipologia, al settore di appartenenza e alla sospensione spettante al sostituto d’imposta;
O
nel punto 16, invece, va indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022, in base alla disposizione normativa individuata dal codice indicato nel precedente punto 15.

Una particolare attenzione va prestata in presenza dei codici Covid da 1 a 12, inseriti nel campo 15, perché, in questi casi, il rigo dell’ST deve riportare: le rate versate nel 2021, il codice tributo, la nota Covid e l’importo sospeso.

Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito, nell’ambito dei versamenti, delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15, devono compilare: il periodo di riferimento, le ritenute operate, i versamenti effettuati nel 2021 e le successive caselle.

Peraltro, nell’indicazione dei versamenti, in presenza dei codici Covid, non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e, quindi, devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.

I versamenti parziali

Per comprendere meglio la gestione corretta di questi casi particolari, supponiamo, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria qualificate con gli appositi codici, un sostituto d’imposta appartenente al settore turistico abbia effettuato nel 2020 tre versamenti parziali di 100 euro, ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro, usando la disposizione normativa di cui alla nota 3 e che, nel 2021, abbia effettuato sei versamenti parziali di 100 euro ciascuno.

In questa ipotesi, nel modello 770/2021 dello scorso anno la compilazione è stata la seguente: nel quadro ST, prima sezione, al punto 1, il periodo di riferimento 03/2020; al punto 2, l’importo di 1.000 euro; al punto 7, l’importo di 300 euro; al punto 11, il codice tributo 1001; al punto 15, il codice 3 di sospensione Covid; al punto 16 l’importo sospeso di 700 euro.

Nel modello 770/2022, l’esposizione da adottare è: nel quadro ST, prima sezione, al punto 7, l’importo versato di 600 euro; al punto 11, il codice tributo 1001; al punto 15, il codice 3; al punto 16, l’importo ancora sospeso di 100 euro.

Le verifiche da fare

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