Nel credito un accordo di tutela contro le molestie e le violenze di genere
In data 12 febbraio 2019 ABI e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri Silcea Sinfub, hanno sottoscritto una Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro per contrastare l'inaccettabile fenomeno delle molestie e violenze subite all'interno dei luoghi di lavoro.
L'accordo si va ad aggiungere ai precedenti già siglati (vds. Protocollo 16/6/2014 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del mondo bancario finalizzato al rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, art. 69 CCNL 31/3/2015 in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto, Accordo 8/3/2017 in tema di misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), al fine di porre l'attenzione sul contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali. I sottoscrittori ne ribadiscono nell'Accordo i concetti fondamentali:
-violenza di genere: ogni forma di comportamento che abbia come risultato un'intimidazione, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, psicologica;
-molestie di genere: quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso che determinano umiliazioni in contesto di lavoro;
-molestie sessuali: comportamenti indesiderati a connotazione sessuale posti in essere con lo scopo di violare la dignità di un lavoratore e creare un clima intimidatorio;
-luoghi di lavoro: contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione di attività lavorativa (lavoratori, clienti, fornitori).
Al fine di prevenire e contrastare i citati comportamenti e di diffondere nei luoghi di lavoro il concetto di rispetto della persona sotto qualsiasi punto di vista, attraverso l'assenza di violenza di ogni natura, fisica, psicologica e/o sessuale sporadica o perpetrata tra colleghi, superiori e subordinati, le parti concordano sulla redazione di un'articolata Dichiarazione Congiunta recante un elenco di azioni utili al contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro, come di seguito sinteticamente rappresentato.
E' inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro, fisica o psicologica, sia che si raffiguri in incidenti isolati o comportamenti più sistematici.
Il rispetto della dignità e della professionalità dei lavoratori non può essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di genere. Tutti i soggetti coinvolti in un ambiente di lavoro sono impegnati ad assicurare il rispettata della dignità di ciascuno, favorendo le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
A tal fine le aziende bancarie si impegnano adottare idonee misure di prevenzione attraverso adeguati percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale affinché si diffonda una cultura improntata al rispetto della dignità delle persone, anche attraverso l'eventuale utilizzo della formazione finanziata mediante percorsi formativi condivisi con le Osi.
Per lo stesso fine le Parti valorizzano le Commissioni aziendali sulle pari opportunità, quali sedi in cui ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori condivisi nella Dichiarazione Congiunta.
Le aziende, oltre ad impegnarsi a fornire la necessaria assistenza a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, intraprendendo opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati, assicurano specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime.
E' necessario sollecitare, altresì, l'emersione del disagio onde evitare l'isolamento del soggetto vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, garantendo a tutte le persone coinvolte la riservatezza delle segnalazioni che saranno gestite dalla funzione Risorse Umane o dalla diversa funzione centrale individuata dall'azienda; è importante, inoltre, assicurare una forte attenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati.
Le Parti concordano nell'ampia diffusione della concordata Dichiarazione Congiunta che deve fungere da prevenzione da esercitare attraverso il rafforzamento della cultura del rispetto di genere. A tal fine potranno essere valutate opportune iniziative nell'ambito della bilateralità di settore, ad esempio Prosolidar ed Enbicredito, anche per favorire una formazione mirata e a sostegno di specifici progetti di solidarietà, basati su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. I sottoscrittori infine concordano di elevare a 4 mesi il congedo previsto dall'articolo 24 del D.lgs. n. 80/2015 a favore delle donne vittime di violenza di genere.