L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 770/2017 che i
sostituti di imposta
dovranno compilare e trasmettere, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2017. Parlare al singolare, quest’anno, è d’obbligo in quanto le due dichiarazioni (semplificato e ordinario) sono state fuse in un unico modello. Da questa unione, la necessità di integrare tutti i prospetti che compongono il modulo dichiarativo, al fine di non lasciare fuori nessuna informazione destinata alla pubblica amministrazione. Tra le varie modifiche spicca un restyling del quadro SX che, da un lato, perde righe per via dell’uscita di scena della compensazione interna e dall’altro si arricchisce di nuovi punti dovendo rispondere sia alle esigenze di entrambe le dichiarazioni, sia a nuove disposizioni normative. L’accorpamento delle due denunce induce immediatamente a indagare sulle modalità di trasmissione dell’unica dichiarazione. In passato la possibilità di suddividere i modelli ha attirato fortemente l’attenzione di aziende e intermediari visto che, per problemi organizzativi, non è sempre agevole far interagire i vari protagonisti della gestione dell’impresa (consulente del lavoro, commercialista, azienda). La necessità di trasmissioni distinte si è manifestata in precedenza, con riferimento ai dati dei dipendenti e degli autonomi, e attualmente si ripropone per l’invio del modello unificato. Le istruzioni confermano che i sostituti di imposta hanno la facoltà di suddividere il modello 770. Essi possono inviare, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX, SY riferiti alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, separandoli da quelli relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre, in un flusso separato, si possono inserire e trasmettere a parte tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri. Sempre in tema di trasmissione distinta, le istruzioni - in un’altra sezione, in cui si dettano le regole per la compilazione del riquadro “Redazione della dichiarazione”- affermano che lo stesso è formato da due sezioni e che quella denominata “gestione separata” va compilata dai sostituti d’imposta solo quando intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al 770/2017. In tal caso, dovranno essere barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato. Anche nella nuova versione le istruzioni ribadiscono che l’invio separato sarà possibile se il sostituto avrà trasmesso, entro il 7 marzo 2017, sia le Cu relative al lavoro dipendente (e assimilati), sia quelle riferite al lavoro autonomo. Questa istruzione lo scorso anno ha suscitato perplessità, in quanto sembrava vietare la separazione ai soggetti che non avessero rispettato la scadenza di trasmissione. In realtà, “cum grano salis”, viste anche le aperture che l’Agenzia ha offerto di invio tardivo delle Cu (in assenza, per esempio di dati che vanno nella dichiarazione precompilata), gli operatori hanno interpretato ritenendo, comunque, possibile la presentazione separata.
Nel nuovo 770 esordisce un quadro denominato “DI” (dichiarazione integrativa). Si tratta di un prospetto che potrà essere utilizzato dai soggetti che, nel 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative dopo la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento dell’integrativa stessa . In tale evenienza, l’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione può essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d’imposta seguente a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.