Nelle controversie di lavoro con gli enti ecclesiastici decide il giudice italiano
Le controversie di lavoro con gli
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21541/17, depositata ieri) definiscono i confini entro cui si estende la giurisdizione italiana per le controversie di lavoro promosse contro enti ecclesiastici operanti sul territorio nazionale.
La vicenda da cui trae spunto la sentenza riguarda il licenziamento comminato dalla Pontificia Università Lateranense nei confronti di un proprio dipendente, che ha chiesto la reintegra sul posto di lavoro.
Secondo la Cassazione, l’articolo 11 del Trattato Lateranense del 1929, che esprime il principio di non ingerenza dello Stato italiano, va inteso come un generale divieto di esercitare, nei confronti di alcuni enti – quelli definiti come «enti centrali della Chiesa Cattolica ubicati sul territorio italiano» – qualsiasi funzione pubblica autoritativa che sia tale da impedire od ostacolare l’esercizio delle funzioni di governo proprie di tali enti; tra queste funzioni rientra anche l'esercizio della giurisdizione.
La nozione di “enti centrali”, osserva la Corte, va riferita solo agli enti che partecipano in modo strettamente funzionale al governo della Chiesa cattolica, anche se sono ubicati fuori dalla Città del Vaticano; le università gestite dalla chiesa non rientrano in questa nozione e, come tali, non possono beneficare del divieto di ingerenza.
Questi enti, inoltre, non possono invocare l’extraterritorialità, in quanto godono solo di alcune immunità – cosiddette reali – che non si risolvono un una extraterritorialità in senso stretto, ma offrono solo alcune tutele di natura reale.
Peraltro, osserva la Cassazione, anche a prescindere dalla natura centrale di tali soggetti, tutti gli atti di mera gestione compiuti sul territorio nazionale, anche dagli enti centrali, rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, in quanto il divieto di ingerenza riguarda solo gli atti sovrani di governo dell’organizzazione della Chiesa.
In applicazione di questi principi, le Sezioni Unite ritengono che possa essere chiesta la reintegrazione sul posto di lavoro di un dipendente dell’Università Pontificia, la cui sede si trova sul territorio italiano.
La sentenza n. 21541/17 delle Sezioni Unite