Niente cumulo gratuito per l’accesso ai Fondi esodati
Ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria prevista dai Fondi di solidarietà per i lavoratori esodati, non può essere esercitata la facoltà di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti.
Così si è espresso l'Inps col messaggio 2475 del 15 giugno 2017 richiamando l'art. 4 della legge 92/2012 e i decreti attuativi del D.Lgs. 148/2015.
Accesso alle prestazioni in esodo dei Fondi di solidarietà - Le tipologie pensionistiche di accesso al pensionamento anticipato alle quali è finalizzata la prestazione in questione sono:
-la pensione di vecchiaia;
-la pensione anticipata;
-la pensione anticipata o di vecchiaia di cui all'art. 24 comma 15-bis della legge n. 214/2011 e cioè la pensione in deroga con 64 anni più speranza di vita prevista per le sole donne del settore privato a fine 2011 in relazione alla pensione di vecchiaia e per entrambi i sessi, sempre occupati nel settore privato a fine 2011, per quella di anzianità col sistema delle quote con le regole ante legge Fornero.
I destinatari della prestazione di esodo sono coloro che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia ovvero anticipato indicati sopra, entro un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Esodati e cumulo contributivo - Non è contemplata per l'Inps la possibilità di accedere all'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione, utilizzando lo strumento del cumulo di contributi non coincidenti accreditati in diverse gestioni pensionistiche.
Tuttavia, precisa ulteriormente il messaggio Inps, il lavoratore titolare di assegno straordinario o di accompagnamento alla pensione può presentare, anche in anticipo rispetto al termine del periodo di esodo, domanda di pensione con facoltà di cumulo qualora siano maturati i relativi requisiti.
Ad esempio una lavoratrice ha 38 anni di contributi maturati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e a quel momento le mancano meno di 5 anni per andare in pensione. Ha anche 3 anni di contributi in gestione separata che però ai fini dell'accesso al Fondo non può cumulare coi 38 anni. Tuttavia può sommare i due periodi e al momento della maturazione della pensione in cumulo, in anticipo rispetto al termine del periodi di esodo, può fare domanda di pensione anticipata col sistema del cumulo.
Assegno di invalidità - Non può inoltre essere accolta la domanda di prestazione di esodo finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità, in quanto queste prestazioni non possono essere trasformate in pensioni anticipate.
Invece la prestazione straordinaria a carico del Fondo finalizzata alla pensione di vecchiaia è compatibile con la pensione di invalidità ovvero con l'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto il titolare di un assegno di invalidità che, entro il periodo mancante alla pensione, maturi la pensione anticipata, non potrà accedere alla prestazione straordinaria del Fondo.
Se al contrario, nello stesso arco temporale, dovesse maturare prima la pensione anticipata e poi quella di vecchiaia, l'Inps certificherà quest'ultima e il lavoratore potrà accedere alla prestazione straordinaria di accompagnamento fino alla maturazione della pensione di vecchiaia.