Contenzioso

Niente licenziamento se il Ccnl prevede la sanzione conservativa, ma attenzione alle eccezioni

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di Valeria Zeppilli

Nel diritto del lavoro, è consolidato il principio in forza del quale, laddove per un dato comportamento disciplinarmente rilevante il contratto collettivo preveda l'applicazione di una sanzione conservativa, il datore di lavoro non possa licenziare il dipendente che lo abbia posto in essere per il solo fatto di aver tenuto una simile condotta, ma debba ricorrere alle altre sanzioni disciplinari contrattualmente previste.

Peraltro, la violazione di tale principio è una delle ipotesi residuali per le quali l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, laddove applicabile, continua a prevedere la reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato. Oltretutto, anche la legge 604/1966 (che ha introdotto la disciplina dei licenziamenti individuali), nel definire il proprio campo di applicazione, all'articolo 12 fa salve le disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali che prevedano per i lavoratori condizioni più favorevoli rispetto a quelle dalla stessa stabilite.

Sulla base di queste imprescindibili premesse, la Corte di cassazione (sentenza sezione lavoro, 9931/2022), ha tuttavia aperto nuovamente le porte a un'interpretazione per certi versi flessibile del principio. Per i giudici, infatti, il licenziamento disciplinare è comunque possibile e legittimo se il comportamento effettivamente posto in essere dal lavoratore rappresenta un'ipotesi più grave rispetto a quella espressamente prevista dalla contrattazione collettiva e sia accertato che le parti non abbiano inteso escludere la possibilità di applicare la sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità.

Per meglio comprendere la portata della deroga, può farsi riferimento alla vicenda alla base della pronuncia della Cassazione, che aveva a oggetto il licenziamento disciplinare intimato a un medico psichiatra, colpevole di aver tentato insistentemente di intrattenere con una propria paziente un rapporto di natura sessuale, che evidentemente esulava dalla relazione professionale instaurata. Orbene: il Ccnl area della dirigenza medico-veterinaria del Ssn prevede per le molestie personali, anche a carattere sessuale, l'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a un massimo di sei mesi. Il medesimo contratto, tuttavia, rende possibile, in via residuale, l'applicazione del licenziamento in tutti i casi non espressamente ricompresi tra le condotte tipizzate che, seppur estranei alla prestazione lavorativa, per la loro gravità non consentano la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Nel caso specifico, la condotta posta in essere dal medico non è stata ritenuta una semplice molestia, ma, avendo leso la sfera personale e sessuale della paziente ed essendo stata posta in essere in violazione degli obblighi fondamentali della relazione tra psichiatra e paziente, è stata valutata come idonea a legittimare un licenziamento disciplinare, in piena coerenza con i principi saldamente e in più occasioni affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

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