Niente più vincoli di cumulo per i giornalisti passati all’Inps
I giornalisti iscritti all’ex Inpgi1, che hanno maturato i requisiti previsti in tale gestione entro il 30 giugno 2022, vi accederanno anche successivamente, ma non potranno conseguire le prestazioni eventualmente maturate dopo tale data a carico del Fondo lavoratori dipendenti dell’Inps, in cui sono confluiti. Regole Inpgi1 anche per le pensioni ai superstiti riferite a decessi avvenuti entro giugno. Queste sono due delle tante informazioni contenute nella circolare 92/2022 pubblicata dall’Inps in riferimento al passaggio da un ente previdenziale all’altro dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato, con effetto dal 1° luglio.
Per le pensioni decorrenti da questo mese, valgono le regole Inps, seppur con alcune eccezioni. Una delle principali è che si continuerà ad applicare l’articolo 37 della legge 416/1981 relativo ai prepensionamenti dei giornalisti professionisti, mentre, su indicazione del ministero del Lavoro, i prepensionamenti saranno estesi ai giornalisti pubblicisti secondo le regole dei poligrafici.
L’applicazione delle norme Inps comporta il venir meno dei limiti al cumulo tra trattamento previdenziale e reddito (previsto dall’articolo 15 dell’Inpgi1) sia per le pensioni di anzianità già liquidate dall’istituto dei giornalisti sia per quelle che verranno liquidate dall’Inps.
I requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata con decorrenza post 30 giugno 2022 sono quelli richiesti alla generalità dei lavoratori dipendenti. Possibile anche pensionarsi con quota 102 o accedere all’Ape sociale. Semaforo rosso, invece, per quota 100 e opzione donna (quest’ultima almeno nella versione attuale) in quanto i requisiti andavano maturati entro il 2021.
C’è una particolarità che riguarda chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, anche se in Inpgi1. Infatti secondo tale gestione sarebbe soggetto al metodo retributivo e quindi non potrebbe accedere alle pensioni del metodo contributivo. Invece la circolare afferma che queste persone, anche se avranno una quota retributiva di pensione, potranno accedere sulla base dei requisiti e degli istituti del sistema contributivo e quindi anche alla relativa pensione anticipata (che ha uno “sconto anagrafico” attualmente di 3 anni rispetto alla vecchiaia) e ai benefici per le lavoratrici madri (anticipo o maggiorazione dell’importo).
Quanto alla somma di contributi versati in più gestioni, i giornalisti transitati in Inps potranno utilizzare il cumulo con le gestioni dei lavoratori autonomi, dell’ex Enpals, il cumulo “standard” della legge 228/2012 e quello per chi è tutto contributivo, la totalizzazione e il computo in gestione separata (in quest’ultimo caso con calcolo tutto contributivo).
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