Rapporti di lavoro

Niente sconti se non si verificano i requisiti per lavorare con minorenni

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Nessuno sconto per i datori di lavoro che impiegano persone per lo svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti con minori, senza verificare, tramite richiesta del certificato giudiziale, l'esistenza di eventuali condanne per alcuno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600 undecies del Codice penale (prostituzione e pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, organizzazione attività turistiche con finalità di prostituzione minorile, adescamento di minori). In caso di accertamento di tale omissione, il datore di lavoro soggiace alla sanzione amministrativa da 10 a 15mila euro prevista dall'articolo 2 del Dlgs 39/2014.

Sull'argomento, sollecitato da richieste di chiarimenti, è intervenuto l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) il quale con la nota 967/2021, ha chiarito che qualora il datore di lavoro assuma più soggetti, in date diverse, omettendo di richiedere il certificato, la sanzione sarà applicata in relazione a ciascun lavoratore assunto.

Diversamente, ove l'irregolarità si riferisca a più lavoratori assunti nello lo stesso giorno, sarà applicata una sola sanzione, salvo valutazione, secondo l'articolo 11 della legge 689/1981, della quantificazione della stessa in sede di ordinanza ingiunzione.

Sempre in materia di sanzioni amministrative, questa volta riferite all'omessa copertura della quota di assunzioni obbligatorie disposte dall'articolo 15 della legge 68/1999, l'Inl, con nota 966/2021, ha precisato che il datore di lavoro, in base all'articolo 13 del Dlgs 124/2004, può essere ammesso al pagamento della sanzione minima se la violazione sia stata effettivamente sanata mediante la richiesta di assunzione agli uffici competenti.

Nel caso particolare in cui l'assunzione, ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppure tardive perché effettuate oltre i 60 giorni dalla decorrenza dell'obbligo, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro, l'ispettore potrà impartire la diffida “ora per allora” ammettendo il datore di lavoro al pagamento della sanzione nel minimo edittale.

Nel caso particolare, invece, in cui venga accertata la scopertura e nelle more dell'adempimento alla diffida, per effetto della riduzione dell'organico aziendale, venga meno l'obbligo di assunzione stabilito dall'articolo 3 della legge in questione, la violazione non sarà diffidabile. La sanzione, contestata sulla base dell'articolo 16 della legge 689/1981, sarà calcolata in relazione al numero delle giornate lavorative compreso dalla scadenza dei 60 giorni per adempiere all'obbligo di assunzione a quello in cui si è verificata la riduzione di personale.

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