Non definita la dipendenza economica nel Jobs act per gli autonomi
Il disegno di legge che introduce misure di tutela a favore del lavoro autonomo, all'esame delle aule parlamentari, riconosce innovativamente anche a tale settore forme di tutela contro eventuali posizioni di dominanza ed eventuali abusi esercitati dalle parti economicamente più forti.
L'articolo 3 del disegno di legge, rubricato “clausole e condotte abusive”, sancisce con l’inefficacia e il diritto al risarcimento del danno le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e, nel caso di prestazioni continuative, di esercitare il recesso senza congruo preavviso.
L'ordinamento giuridico ha in genere ritenuto meritevoli di tutela essenzialmente i diritti del consumatore, in omaggio allo stereotipo del cittadino indifeso davanti allo strapotere della grande impresa: ne è un esempio il codice del consumatore (Dlgs 206/2005) emanato in attuazione di alcune direttive europee tra cui la 93/13/Cee (dalla quale, peraltro, il disegno di legge prende singolarmente “in prestito” la locuzione “clausola abusiva”). Solo con la legge 192/1998 in materia di subfornitura, il legislatore riconosce per la prima volta, ispirandosi al modello della gross disparity/hardship (principi Unidroit), la possibilità che vi siano imprenditori deboli all'interno di rapporti verticali con altri imprenditori (da non confondere con la dominanza esercitata nell'ambito di rapporti orizzontali tra imprenditori, definita come abuso di “posizione dominante”).
Ed è a quest'ultimo modello, verosimilmente, che il disegno di legge si ispira. Ma con alcune criticità che è doveroso segnalare. Manca, ad esempio, un richiamo espresso alla nozione di «abuso di dipendenza economica» indicato dall'articolo 9 della legge 192, definita come «la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi», nonostante dottrina e giurisprudenza siano generalmente concordi nel ritenere tale ultima norma applicabile anche oltre lo specifico ambito del contratto di subfornitura (Cassazione 24906/2011), quindi anche al contratto d'opera.
Riguardo alla forma del contratto, il disegno di legge omette di fornire, differentemente da quanto accade nel contratto di subfornitura, una elencazione esaustiva degli elementi essenziali limitandosi a statuire che «si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta» (articolo 2 comma 3) senza prevedere altre conseguenze se non il diritto del lavoratore autonomo al risarcimento del danno. Con la conseguenza che la mancanza di forma scritta , come si legge nella relazione introduttiva, oltre a non incidere sulla validità e sull'efficacia del contratto, non pregiudica la sua regolare esecuzione se questa ha avuto luogo.
Lodevole appare il richiamo alla normativa in materia di ritardo nei pagamenti (Dlgs 231/2002) anche se non convince del tutto la limitazione «alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi» (articolo 2), escludendo – sembra di capire - la pubblica amministrazione (che invece compare nella disciplina del Dlgs 231). Ultronea, infine, appare la individuazione della ulteriore clausola abusiva consistente nel concordare termini di pagamento superiori a sessanta giorni (articolo 3, comma 1), considerato che già la richiamata normativa in materia di ritardati pagamenti non consente ritardi superiori a sessanta giorni a meno che il termine sia espressamente pattuito per iscritto e non sia gravemente iniquo per il creditore.