Previdenza

Non tassabile in Italia la pensione dell’ex dipendente del trasporto pubblico residente in Portogallo

Confermato in una risposta a interpello delle Entrate il diritto all’esenzione del pensionato

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di Antonello Orlando

Si conferma esente in Italia la pensione di un ex dipendente residente in Portogallo di una ditta di trasporto pubblico.
La risposta a interpello 100/2023 dello scorso 19 gennaio dell'agenzia delle Entrate esamina il caso di un italiano, fiscalmente residente in Portogallo e iscritto all'Aire, percettore di una pensione erogata da Inps maturata a seguito di numerosi anni di servizio in una ditta di trasporto pubblico.
Il pensionato aveva presentato richiesta a Inps di non assoggettare alle imposte italiane il proprio trattamento pensionistico, erogato come pensione per dipendenti pubblici servizi di trasporto, in applicazione dell'articolo 18 della Convenzione tra l’Italia ed il Portogallo per evitare le doppie imposizioni, siglata nel 1980. Inps ha tuttavia rifiutato la richiesta di esenzione del trattamento pensionistico, invocando un altro articolo della medesima convenzione: infatti, l’articolo 19, paragrafo 2 della Convenzione fra Italia e Portogallo, redatta su modello Ocse, prevede che le pensioni corrisposte da uno Stato, da una sua divisione amministrativa o ente locale a una persona fisica per il proprio lavoro reso a quello Stato restano imponibili fiscalmente solo in questo stato anche se il pensionato trasferisce altrove la sua residenza.
Secondo questa disposizione, le pensioni dei pubblici dipendenti sfuggono al principio dell'imponibilità delle pensioni nello stato di residenza, mantenendo così la tassazione del Paese dove si situava l'amministrazione.
L'agenzia delle Entrate ha contraddetto la lettura dell'Inps, richiamando l'attenzione sull'ulteriore previsione contenuta nell'articolo 19, comma 3, della stessa Convenzione: il trattato in quel caso specifica che le pensioni riconosciute per “servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale” restano assoggettate alla regola generale delle pensioni “private” dell'articolo 18, dunque con imposizione fiscale nel solo Paese di residenza del pensionato. L'amministrazione finanziaria ha ulteriormente motivato che anche se la società in house del Comune che erogava il servizio di trasporto pubblico è effettivamente controllata da una amministrazione dello stato, l'attività esercitata resta di natura commerciale; dal momento che gli stati contraenti, a differenza di altri trattati siglati dall'Italia, non hanno previsto con un protocollo un elenco aggiuntivo di enti e società che giustificano l'applicazione estensiva della tassazione “accentrata” delle pensioni pubbliche.
L'Agenzia ha quindi confermato la bontà della richiesta del pensionato, disponendo che la pensione erogata al dipendente della società di trasporto pubblico trasferitosi in Portogallo sia esente in Italia.

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