La Corte di cassazione interviene sul tema della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, offrendo una lettura estensiva e sostanziale della nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" ex art. 413, comma 2, c.p.c. La decisione valorizza le modalità concrete di svolgimento della prestazione, affermando che anche l'abitazione del lavoratore può integrare una dipendenza aziendale quando costituisca il luogo di inizio e fine dell'attività e ospiti beni strumentali essenziali.
Massima
Nozione di "dipendenza" aziendale – art. 413, comma 2, c.p.c. – interpretazione estensiva – complesso di beni – individualità tecnico-economica – effettivo svolgimento della prestazione – funzionalità e celerità del processo – necessità Cass., sez. lav., ord. 14 gennaio 2026, n. 761
La nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, includendo qualsiasi complesso di beni, anche di modesta entità, che abbiano propria individualità tecnico-economica e che consentano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presso di essi. Questa interpretazione permette di radicare il foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, favorendo la funzionalità e la celerità del processo.
Con l'ordinanza in commento, resa all'esito di un procedimento per regolamento di competenza, la Suprema Corte si pronuncia sulla corretta individuazione del foro territorialmente competente nelle controversie di lavoro, soffermandosi in particolare sulla nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" di cui all'art. 413, comma 2, cod. proc. civ., e ribadendo un'interpretazione estensiva di tale criterio, coerente con la funzione di favorire il radicamento del giudizio nel luogo più prossimo...




